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Trasporto di merci e persone per via navigabile

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1356/96: regole per il trasporto di merci e persone per via navigabile fra i paesi dell’UE

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Garantisce ai vettori che trasportano merci o persone per via navigabile di poter fornire liberamente tali servizi fra i paesi dell’UE.

PUNTI CHIAVE

  • Il regolamento si applica al trasporto di merci o persone per via navigabile per i viaggi tra i paesi dell’UE e in transito attraverso questi.
  • Qualsiasi vettore che trasporta merci o persone per via navigabile è autorizzato a svolgere tali servizi tra i paesi dell’UE a condizione che soddisfi determinate condizioni:
    • sia stabilito in un paese dell’UE secondo la legislazione di quest’ultimo;
    • sia autorizzato a effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile in quel paese;
    • utilizzi battelli immatricolati in un paese dell’UE oppure, in mancanza di immatricolazione, muniti di un’attestazione di appartenenza alla flotta di un paese dell’UE;
    • ricorrano le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3921/91 che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o persone per via navigabile in un paese dell’UE (detto «cabotaggio»).
  • Sono previste regole specifiche sui diritti dei vettori dei paesi extra-UE, a titolo della convenzione modificata sulla navigazione del Reno (convenzione di Mannheim), della convenzione sulla navigazione del Danubio (convenzione di Belgrado) o sui diritti che derivano da accordi o trattati internazionali sottoscritti dall’UE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 2 agosto 1996.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si consulti la pagina «Vie navigabili interne» sul sito Internet della Commissione europea.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1356/96 del Consiglio, dell’8 luglio 1996 riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi (GU L 175 del 13.7.1996, pag. 7-8).

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 1-3).

Ultimo aggiornamento: 22.09.2016

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