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OICVM: requisiti organizzativi e regole di condotta

 

SINTESI DI:

Direttiva 2010/43/UE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce norme di attuazione per le società di gestione che gestiscono organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)* oltre alle regole di condotta e di trattamento equo degli OICVM nei casi di conflitto di interessi.

Esso stabilisce i requisiti riguardanti il processo di gestione del rischio per gli OICVM.

È una delle serie di quattro misure attuative adottate nel 2010, delle quali le altre tre sono:

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a:

  • società di gestione degli OICVM;
  • depositari*;
  • alle società d’investimento che non hanno designato una società di gestione.

Procedure amministrative e meccanismo di controllo

Le società di gestione devono:

  • attuare procedure decisionali e una struttura organizzativa chiara e documentata;
  • assicurare che i soggetti rilevanti* conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
  • attuare meccanismi di controllo interno adeguati;
  • applicare e mantenere modalità di informativa interna e di comunicazione delle informazioni;
  • conservare registrazioni adeguate e ordinate dell’attività dell’impresa e della sua organizzazione interna.

Le società di gestione devono tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni. Esse attuano procedure trasparenti per trattare i reclami degli investitori.

Devono mettere in atto procedure contabili operative per la tutela dei detentori di quote*. La contabilità degli OICVM deve essere mantenuta in modo tale che tutte le attività e le passività dell’OICVM possano essere identificate direttamente in ogni momento. Queste procedure devono essere conformi alle norme contabili degli Stati membri di origine degli OICVM

Meccanismi di controllo interno

L’alta dirigenza delle società di gestione:

  • è responsabile della politica generale di investimento per ogni OICVM gestito e sorveglia l’approvazione delle strategie di investimento per ogni OICVM;
  • verifica che la politica generale di investimento sia applicata correttamente;
  • approva periodicamente l’adeguatezza delle procedure interne per l’adozione delle decisioni di investimento;
  • approva periodicamente la politica di gestione dei rischi;
  • Assicura la funzione permanente di controllo della conformità.

La funzione permanente di controllo della conformità, con l’autorità necessaria e l’accesso a tutte le informazioni pertinenti, è responsabile di:

  • valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle misure, delle politiche, delle procedure e delle azioni messe in atto per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte della società di gestione;
  • fornire consulenza e assistenza ai soggetti responsabili della prestazione dei servizi e nell’esercizio delle attività ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono alla società di gestione.

Le società di gestione devono istituire e mantenere una funzione di gestione dei rischi permanente e funzionalmente indipendente. Tale funzione deve:

  • attuare le politiche e le procedure di gestione dei rischi;
  • assicurare il rispetto del sistema di limiti dei rischi dell’OICVM;
  • assistere il consiglio di amministrazione nella determinazione del profilo di rischio di ogni OICVM gestito;
  • trasmettere relazioni periodiche al consiglio di amministrazione sul processo di gestione dei rischi;
  • trasmettere relazioni periodiche all’alta dirigenza per illustrare il livello attuale di rischio incorso da ogni OICVM gestito;
  • riesaminare e sostenere le disposizioni e le procedure per la valutazione degli strumenti derivati OTC.

Le società di gestione devono attuare disposizioni adeguate per impedire ai soggetti rilevanti partecipanti di:

  • realizzare operazioni finanziarie personali o consigliare a qualsiasi altra persona di realizzare tali operazioni;
  • divulgare informazioni che potrebbero influenzare il comportamento di altre persone nella scelta delle loro operazioni.

Le società di gestione devono garantire che venga tenuto un registro di ogni operazione di portafoglio per fornire informazioni future sui dettagli dell’ordine e sulla transazione eseguita.

Gli ordini di sottoscrizione e di rimborso* devono inoltre essere centralizzati e registrati immediatamente. Tali registrazioni vengono quindi conservate per un periodo di almeno cinque anni.

Conflitti di interesse

Nelle seguenti situazioni possono insorgere conflitti di interesse, se:

  • la società di gestione o un soggetto rilevante o una persona avente un legame, diretto o indiretto, con la società realizza un guadagno finanziario o evita una perdita finanziaria, a spese dell’OICVM;
  • la società di gestione o quella persona hanno un interesse nel risultato del servizio prestato all’OICVM o a un altro cliente, distinto da quello dell’OICVM;
  • la società di gestione o quella persona hanno un incentivo a privilegiare gli interessi di un altro cliente;
  • la società di gestione o quella persona eseguono le stesse attività per l’OICVM e per altri clienti;
  • la società di gestione o quella persona ricevono denaro, beni o servizi in maniera illegale.

Le società di gestione sono quindi tenute a definire per iscritto una politica efficace in materia di conflitti di interesse che garantisca l’indipendenza dei soggetti rilevanti.

Regole di condotta

Le società di gestione devono:

  • agire nel miglior interesse dell’OICVM e dei relativi detentori di quote;
  • soddisfare i requisiti di diligenza dovuta;
  • notificare il detentore di quote in caso di sottoscrizione o di ordine di riscatto, confermando l’esecuzione di tale ordine.

Per quanto riguarda gli obblighi di diligenza dovuta, esse devono:

  • assicurare che la verifica degli investimenti sia effettuata con un elevato grado di diligenza, nel migliore interesse dell’OICVM e dell’integrità del mercato;
  • possedere una conoscenza e una comprensione adeguate delle attività in cui gli OICVM sono investiti;
  • assicurare che le decisioni di investimento siano attuate conformemente agli obiettivi, alla strategia di investimento e ai limiti di rischio degli OICVM;
  • effettuare analisi sul contributo dell’investimento al portafoglio dell’OICVM.

Le società di gestione devono:

  • applicare procedure che consentano un’esecuzione equa delle operazioni di portafoglio per conto dell’OICVM;
  • non deve essere loro consentito eseguire gli ordini di un OICVM
    • aggregandoli agli ordini di un altro OICVM o di un altro cliente o
    • a ordini per conto proprio.

Dettagli dell’accordo tra depositario e società di gestione

Le «parti dell’accordo» devono includere nell’accordo gli elementi relativi a:

  • procedure che devono seguire;
  • scambio di informazioni e agli obblighi in materia di riservatezza e di riciclaggio di denaro;
  • designazione di terzi;
  • eventuali modifiche e cessazione dell’accordo.

Politica di gestione dei rischi

Le società di gestione devono:

  • attuare una politica di gestione dei rischi efficace e documentata che comprenda anche il rischio operativo;
  • valutare e riesaminare periodicamente: l’efficacia della politica di gestione dei rischi e il livello di conformità della società di gestione con la politica di gestione dei rischi;
  • misurare e gestire in qualsiasi momento i rischi ai quali sono esposti o potrebbero essere esposti gli OICVM da esse gestiti;
  • calcolare l’esposizione complessiva degli OICVM gestiti almeno una volta al giorno.

Esposizione al rischio di controparte

Le società di gestione devono:

  • utilizzare il valore positivo della valutazione al prezzo di mercato (mark-to-market) del contratto derivato OTC stipulato con la controparte* nel calcolo dell’esposizione dell’OICVM al rischio di quella controparte;
  • ridurre l’esposizione dell’OICVM nei confronti di una controparte di un’operazione su uno strumento derivato OTC tramite il ricevimento di garanzie collaterali sufficienti che possano essere vendute velocemente senza perdere valore.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il venerdì 30 luglio 2010 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il giovedì 30 giugno 2011.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari: veicoli di investimento che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investire tali capitali collettivamente tramite un portafoglio di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e altri titoli.
Depositario: un soggetto indipendente dal fondo OICVM e gestore dell’investimento del fondo OICVM. Il suo ruolo è di tutelare da frodi, errori contabili e conflitti di interessi tra il gestore e il fondo.
Detentore di quote: ogni persona fisica o giuridica che detenga una o più quote di un OICVM.
Soggetto rilevante in relazione alla società di gestione, indica un amministratore, socio o equivalente, o dirigente della società di gestione, un dipendente della società di gestione, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione e sotto il controllo della società di gestione, e che partecipa all’esercizio dell’attività di gestione collettiva di portafogli Esso indica inoltre una persona fisica partecipante direttamente alla fornitura di servizi alla società di gestione, nel quadro di un contratto di delega a terzi ai fini dell’esercizio da parte della società di gestione dell’attività di gestione collettiva di portafogli.
Ordini di sottoscrizione e di rimborso: ordini da parte degli investitori di sottoscrivere o riscattare i propri fondi da un OICVM.
Controparte: una parte di una transazione finanziaria. Il suo ruolo è di tutelare da frodi, errori contabili e conflitti di interessi tra il gestore e il fondo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 42).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 16).

Direttiva 2010/42/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 28).

Rettifica

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

Le successive modifiche alla direttiva 2009/65/CE sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 23.03.2018

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