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Agenzie di rating del credito

 

SINTESI DEL:

Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • È volto a regolare l’attività delle agenzie di rating del credito al fine di tutelare gli investitori e i mercati finanziari europei dal rischio di pratiche sbagliate.
  • Lo scopo è di garantire l’indipendenza e l’integrità del procedimento di rating del credito e di migliorare la qualità dei rating emessi.
  • Esso stabilisce le condizioni per l’emissione dei rating e fissa disposizioni in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di rating del credito, compresi i loro azionisti ed appartenenti, per promuoverne:
    • l’indipendenza,
    • la prevenzione dei conflitti di interesse e
    • una miglior protezione dei consumatori e degli investitori.
  • Da quando il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2402 (cartolarizzazioni più semplici, trasparenti e standardizzate) sulle norme comuni per le cartolarizzazioni*. Stabilisce inoltre obblighi per gli emittenti e i terzi collegati stabiliti nell’UE riguardo agli strumenti di cartolarizzazione. Il regolamento (UE) 2017/2402 ha sostituito la dicitura del regolamento originario «strumenti strutturati» con la dicitura «strumenti di cartolarizzazione».

PUNTI CHIAVE

Registrazione, norme di condotta e vigilanza

Per ottenere la registrazione nell’UE, le agenzie di rating del credito devono:

  • evitare i conflitti di interesse: ad esempio, gli analisti del credito non possono valutare un’entità di cui detengono delle quote;
  • garantire la qualità dei propri rating e delle proprie metodologie di rating;
  • garantire un grado elevato di trasparenza, ad esempio, pubblicando una relazione di trasparenza annuale.

Dal luglio 2011, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è incaricata della registrazione delle agenzie di rating del credito e ha poteri esclusivi di vigilanza su tali agenzie.

Eccessivo affidamento ai rating del credito

  • La direttiva 2013/14/UE ha modificato il regolamento per richiedere agli istituti finanziari e agli investitori di eseguire la propria valutazione dei rischi di credito e di non affidarsi esclusivamente (o automaticamente) ai rating esterni per valutare l’affidabilità creditizia di un’entità o di uno strumento finanziario.

Rating del debito sovrano dei paesi dell’UE

  • Le agenzie di rating sono tenute a redigere un calendario che indichi le date in cui saranno valutati i paesi dell’UE; questi ultimi saranno valutati almeno ogni sei mesi.
  • Per evitare squilibri del mercato, i rating possono essere pubblicati soltanto dopo la chiusura dei mercati azionari dell’UE e almeno un’ora prima della riapertura.
  • Investitori e paesi dell’UE devono essere informati sui dati e sulle teorie alla base di ogni rating.

Responsabilità accresciuta delle agenzie di rating del credito

  • Un’agenzia di rating può essere ritenuta responsabile qualora violi il regolamento, intenzionalmente o per grave negligenza, danneggiando in tal modo un investitore o un emettitore.

Maggiore indipendenza e minori conflitti di interesse

  • Una regola di rotazione obbliga gli emettitori di strumenti finanziari complessi strutturati (ricartolarizzazioni) a cambiare agenzia ogni quattro anni.
  • Le agenzie di rating del credito devono rendere pubbliche le situazioni in cui un socio possieda il 5% o più del capitale o dei diritti di voto dell’agenzia e il 5% o più di un’entità valutata dall’agenzia stessa. Qualora entrambe le partecipazioni siano uguali o superiori al 10%, l’agenzia di rating del credito non avrà diritto a valutare l’entità.
  • È vietato detenere il 5% o più del capitale o dei diritti di voto di più agenzie di rating, salvo queste appartengano allo stesso gruppo.

Tutti i rating a disposizione sono pubblicati su una piattaforma europea di rating dall’ESMA.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 7 dicembre 2009 ad eccezione delle norme relative:

  • ai riferimenti ai rating del credito nei prospetti (articolo 4, paragrafo 1) che si applicano dal 7 dicembre 2010 e
  • alle agenzie di rating del credito stabilite in paesi esterni all’UE [articolo 4, paragrafo 3, lettere f), g) ed h)] che si applicano dal 7 giugno 2011.

CONTESTO

Il regolamento dell’UE sulle agenzie di rating del credito fa parte delle iniziative intraprese dall’Europa come risposta agli impegni del G-20, assunti al vertice di Washington nel novembre 2008.

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Cartolarizzazione: operazioni che consentono ad un prestatore o ad un altro cedente di attività (ad esempio, un ente creditizio) di rifinanziare un insieme di prestiti o di attività (ad es., crediti ipotecari, leasing auto, prestiti al consumo, carte di credito) convertendoli in titoli. Il prestatore o il cedente riconfeziona i propri prestiti in un portafoglio, articolandoli in diverse categorie di rischio su misura per il rischio contrapposto alle esigenze di rendimento degli investitori. Gli investitori ricavano il rendimento generato dal flusso di cassa dei crediti sottostanti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1060/2009 sono state inserite nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante gli strumenti alternativi ai rating del credito esterni, la situazione del mercato dei rating del credito, la concorrenza e la governance nel settore dei rating del credito, la situazione del mercato dei rating degli strumenti finanziari strutturati e la fattibilità di un’agenzia di rating del credito europea [COM(2016) 664 final, 19.10.2016].

Regolamento delegato (UE) 2015/1 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle notifiche periodiche delle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 2 del 6.1.2015, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 2 del 6.1.2015, pag. 24).

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alla fattibilità di una rete di agenzie di rating del credito minori [COM(2014) 248 final, 5.5.2014].

Direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito (GU L 145 del 31.05.2013, pag. 1).

Consultare la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012 che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23).

Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14).

Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 32).

Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6).

Ultimo aggiornamento: 09.04.2019

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