EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gestione delle crisi nel settore finanziario

 

SINTESI DI:

Comunicazione [COM(2010) 579 def.] — Un quadro dell’UE per la gestione delle crisi nel settore finanziario

QUAL È LO SCOPO DELLA COMUNICAZIONE?

Stabilisce i passi da intraprendere per dotare l’Unione europea (UE) di un insieme di norme per la gestione delle crisi nel settore finanziario.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

L’insieme di norme per la gestione delle crisi nel settore finanziario riguarda:

  • tutti gli enti creditizi;
  • alcune imprese di investimento, in particolare quelle il cui fallimento potrebbe mettere a rischio il sistema finanziario.

Obiettivi

Lo scopo di tali norme è di garantire che il sistema finanziario sia stabile, anche in caso del fallimento di un’attività, e di:

  • incoraggiare la prevenzione e la preparazione per ridurre i rischi nel sistema finanziario;
  • preparare strumenti di risoluzione credibili;
  • attuare mezzi d’azione rapidi ed efficaci;
  • attenuare il rischio morale garantendo che gli azionisti contribuiscano ai costi;
  • contribuire a una risoluzione ordinata dei gruppi transfrontalieri per salvaguardare il mercato interno;
  • garantire la certezza del diritto;
  • limitare le distorsioni della concorrenza.

Campi d’azione

La comunicazione ha individuato le misure che dovrebbero essere intraprese nei seguenti campi:

  • autorità responsabili della gestione delle crisi: ciascun paese dell’UE deve designare un’autorità responsabile della risoluzione indipendente dall’autorità di vigilanza;
  • misure preparatorie e preventive: comprese l’attuazione di un programma di vigilanza per ciascun ente vigilato e ispezioni di vigilanza in loco;
  • soglie di intervento: l’intervento precoce dovrebbe essere attuato nel caso in cui una banca o un’impresa di investimento non riesca a soddisfare i requisiti della direttiva sul fabbisogno di capitali;
  • intervento precoce: prevede l’ampliamento e il chiarimento dei poteri dell’autorità di vigilanza. Le banche e le imprese saranno obbligate a presentare un piano che consenta all’ente di riprendersi in caso di difficoltà finanziarie;
  • riduzione del debito: consente a un ente in difficoltà di continuare le proprie attività o di porre fine ad alcune di esse al fine di limitare i rischi di «contagio» di altri enti;
  • risoluzione: riforma la normativa sull’insolvenza bancaria affinché le banche fallimentari possano godere di procedure di liquidazione.

Azioni intraprese

  • 1.

    Autorità di vigilanza

Nel 2011 sono state istituite tre autorità di vigilanza europee:

Le 28 autorità di vigilanza nazionali sono rappresentate in tutte e tre le autorità di vigilanza.

È stato inoltre istituito un Comitato europeo per il rischio sistemico per monitorare e valutare le potenziali minacce alla stabilità finanziaria che derivano dagli sviluppi macroeconomici e dagli sviluppi interni al sistema finanziario nel suo complesso.

  • 2.

    Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche

Tale direttiva (direttiva 2014/59/UE) è entrata in vigore in tutti i paesi dell’UE a luglio 2014 e stabilisce numerose norme volte ad armonizzare e migliorare gli strumenti per affrontare le crisi bancarie in tutta l’UE, fra cui:

  • la preparazione obbligatoria, da parte delle banche, di piani di risanamento per superare la sofferenza finanziaria;
  • l’assegnazione di un insieme di poteri alle autorità per intervenire nelle operazioni delle banche al fine di evitarne il fallimento;
  • l’assegnazione, inoltre, alle autorità di poteri di attuazione di piani volti a risolvere le banche fallite in un modo che ne conservi le funzioni più importanti ed eviti che i contribuenti le debbano salvare;
  • l’istituzione, nel 2016, di un Fondo di risoluzione unico per i paesi dell’area euro; restano in vigore fondi nazionali separati per i paesi dell’UE che non fanno parte dell’area;
  • procedure volte a migliorare la cooperazione fra autorità nazionali.
  • 3.

    Direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (SGD)

Tale direttiva (direttiva 2014/49/UE) è entrata in vigore nel 2014 e rafforza il sistema in vigore di SGD nazionali per rispondere alle debolezze rivelate dalla crisi finanziaria. Fra i suoi elementi chiave vi sono:

  • la garanzia universale dei depositi fino a 100 000 euro;
  • l’accesso più semplice e veloce ai rimborsi: una riduzione graduale delle scadenze dei pagamenti da venti a sette giorni lavorativi;
  • un regime finanziario più solido;
  • migliori informazioni per i depositanti.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca centrale europea — Un quadro dell’UE per la gestione delle crisi nel settore finanziario [COM(2010) 579 def. del 20.10.2010]

DOCUMENTI COLLEGATI

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pagg. 149-178)

Modifiche successive alla direttiva 2014/49/UE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pagg. 190-348)

Modifiche successive alla direttiva 2014/59/UE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 07.12.2016

Top