Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli
La presente direttiva è volta a ridurre il rischio sistemico legato ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli, nonché a limitare il più possibile le turbative al sistema derivanti dalla procedura d’insolvenza nei confronti di uno dei partecipanti a tale sistema.
ATTO
Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
La direttiva è volta a ridurre i rischi sistemici associati alla partecipazione ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli ("sistemi"), in particolare quelli legati all’insolvenza di uno dei partecipanti a un simile sistema. A tal fine, essa stabilisce regole comuni secondo le quali:
- gli ordini di trasferimento e il «netting» saranno giuridicamente vincolanti;
- gli ordini di trasferimento non potranno essere revocati una volta immessi in un sistema;
- l’insolvenza di un partecipante non potrà avere effetti retroattivi;
- la legge fallimentare applicabile è quella dello Stato membro del sistema.
La direttiva prevede inoltre che le garanzie costituite da un partecipante a favore di un sistema non siano pregiudicate dall’apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di quest’ultimo. Essa contribuisce in tal modo al funzionamento efficiente ed economico degli accordi di pagamento transfrontaliero e degli accordi di regolamento titoli, ciò che rafforza la libertà di movimento dei capitali e la libertà di prestare servizi nel mercato interno.
Enti interessati
Gli enti interessati dalla proposta comprendono:
- gli enti creditizi;
- le imprese d’investimento;
- le autorità pubbliche;
- qualsiasi impresa la cui sede sociale sia situata al di fuori dell’Unione europea (UE) e che eserciti funzioni analoghe a quelle degli enti creditizi o delle imprese d’investimento europee.
Ordini di trasferimento e di pagamento
Gli ordini di trasferimento e la compensazione sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi, anche in caso di procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi in un sistema prima del momento di apertura della procedura d’insolvenza.
Qualora gli ordini di trasferimento siano immessi in un sistema dopo il momento di apertura della procedura d'insolvenza e siano eseguiti il giorno stesso dell'apertura, essi sono opponibili ai terzi soltanto qualora l’operatore del sistema dimostri che non era né avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'apertura della procedura d'insolvenza.
Il momento in cui un ordine di trasferimento viene immesso in un sistema è definito dalla regole di funzionamento del sistema stesso.
Nel caso di sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce nelle proprie regole il momento in cui deve avvenire l’immissione nel sistema, al fine di garantire un coordinamento tra le regole di tutti i sistemi interoperabili in questione.
Un ordine di pagamento non può essere revocato da un ente partecipante diretto né da un terzo dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole del sistema. Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema fissa nelle proprie regole il momento dell’irrevocabilità.
Procedura d’insolvenza
Qualora un’autorità giudiziaria o amministrativa avvii una procedura d’insolvenza, ne avverte l’autorità competente dello Stato membro interessato che a sua volta la notifica al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e all’Autorità europea per i valori mobiliari (ESA).
Una procedura d’insolvenza non può avere effetto retroattivo.
Lo Stato membro la cui autorità giudiziaria o amministrativa competente abbia preso una decisione sull’insolvenza di un partecipante a un sistema, ne informa immediatamente gli altri Stati membri interessati.
In caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante a un sistema, i diritti e gli obblighi legati alla sua partecipazione sono stabiliti dalla legislazione applicabile a detto sistema.
Isolamento dei diritti
Per quanto concerne gli effetti dell’insolvenza sulle garanzie, la direttiva precisa che i diritti dei partecipanti a un sistema, i diritti dell’operatore di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, i diritti del terzo che ha costituito le garanzie, nonché i diritti delle banche centrali degli Stati membri e della Banca centrale europea sulle garanzie costituite a loro favore, non sono pregiudicati dall’apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti dell’ente che ha costituito le garanzie.
Nei casi in cui una garanzia è costituita sotto forma di titoli (compresi i diritti sui titoli), la determinazione dei diritti dei partecipanti interessati, degli operatori dei sistemi, delle banche centrali degli Stati membri e della Banca centrale europea è disciplinata dalla legge dello Stato membro in cui i loro diritti sono stati registrati.
Gli Stati membri devono determinare i sistemi nonché i relativi operatori di sistemi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. In seguito li notificano all’ESA chepubblica le informazioni sul suo sito Internet.
Gli operatori di sistemi comunicano allo Stato membro la cui legge è applicabile i partecipanti al sistema, nonché qualsiasi cambiamento dei partecipanti. Gli Stati membri possono inoltre sottoporre i sistemi a un controllo o a una autorizzazione. Chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato può altresì chiedere a un ente informazioni sui sistemi cui esso partecipa nonché sulle regole che disciplinano il funzionamento di tali sistemi.
Le autorità competenti collaborano con l’ESA fornendo tutte le informazioni necessarie affinché essa possa adempiere alla sua missione.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 98/26/CE |
11.6.1998 |
11.12.1999 |
GU L 166 del 11.6.1998 |
| Atti modificativi | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2009/44/CE |
30.6.2009 |
30.12.2010 |
GU L 146 del 10.6.2009 |
|
Direttiva 2010/78/UE |
4.1.2011 |
31.12.2011 |
GU L 331 del 15.12.2010 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 98/26/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha solo valore documentale.



