Comitato bancario europeo
La realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari richiede l’istituzione di un comitato consultivo volto a sostenere e consigliare la Commissione europea nell’ambito della regolamentazione di tali mercati. Il Comitato bancario europeo (CBE) è direttamente collegato alla Commissione e riveste il ruolo di organismo di consulenza in materia legislativa.
ATTI
Decisione 2004/10/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato bancario europeo (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
L’istituzione del comitato di vigilanza e di regolamentazione è intesa ad agevolare la realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari.
Il CBE
Il Comitato bancario europeo (CBE) (DE) (EN) (FR) sostituisce il Comitato consultivo bancario (istituito dalla direttiva 77/78/CE nel 1978). È gestito dalla Commissione europea e occupa il «livello 2» nell’attuale struttura dei comitati del settore dei servizi finanziari (DE) (EN) (FR).
Il CBE ha un ruolo consultivo e legislativo ed è responsabile della preparazione e dell’attuazione della legislazione bancaria europea. Il Comitato consiglia la Commissione sulle questioni politiche riguardanti le attività bancarie e fornisce pareri sulle proposte che essa presenta.
Il CBE ha una composizione varia. I membri sono rappresentanti di alto livello degli Stati membri, provenienti in particolare dai ministeri delle Finanze. La Banca centrale europea e l’Autorità bancaria europea partecipano in veste di osservatori. La Commissione può invitare ulteriori esperti e osservatori, quali i rappresentanti dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE).
Contesto
Il CBE contribuisce a migliorare la regolamentazione bancaria e a vigilare sull'applicazione della legislazione europea in questo settore. In qualità di organismo consultivo, il comitato interviene nell’elaborazione e nell’applicazione delle misure d’esecuzione dei principi quadro definiti nelle direttive e nei regolamenti.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Decisione 2004/10/CE |
13.4.2005 |
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GU L 3, 7.1.2004 |



