Principio della parità di trattamento tra donne e uomini all'esterno del mercato del lavoro
La presente direttiva stabilisce un quadro per lottare contro la discriminazione basata sul sesso nell'accesso ai beni e ai servizi e nella fornitura di beni e servizi, in particolare nel settore delle assicurazioni, al fine di rendere effettivo il principio di parità di trattamento tra donne e uomini negli Stati membri.
ATTO
Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che applica il principio della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso ai beni e servizi e nella fornitura di beni e servizi.
SINTESI
Campo d'applicazione
Il divieto di discriminazione fra donne e uomini si applica all'accesso ai beni e ai servizi, nonché alla fornitura di beni e servizi, tanto per il settore pubblico che per il settore privato. La direttiva si applica ai beni e ai servizi che vengono proposti al pubblico indipendentemente dalle persone interessate (vale a dire indipendentemente dalla situazione individuale del consumatore potenziale) e che vengono offerti all'esterno della sfera privata e familiare. Il termine «servizi» designa i servizi forniti a fronte di una remunerazione.
La direttiva non si applica né al contenuto dei media e della pubblicità né all'istruzione.
Le differenze di trattamento fra donne e uomini possono essere accettate solo quando sono giustificate da un obiettivo legittimo come ad esempio la protezione delle vittime di violenze a carattere sessuale (nel caso di famiglie unisex) e la libertà di associazione (nel quadro d'iscrizione a club privati unisex). Ogni limitazione dovrà tuttavia essere appropriata e necessaria.
Principio del divieto di discriminazione nel settore dei beni e servizi
La direttiva stabilisce il divieto di discriminazioni basate sul sesso nell'accesso a beni e servizi, nonché nella fornitura degli stessi. Pertanto, è vietata ogni discriminazione diretta * tra donne e uomini, e quindi ogni trattamento svantaggioso collegabile alla gravidanza e alla maternità, così come ogni discriminazione indiretta *. Le molestie *, le molestie sessuali * e l'incitamento alla discriminazione sono considerati alla stregua delle discriminazioni basate sul sesso e sono quindi del pari vietati. La direttiva include le definizioni di tali concetti, ricordando le definizioni adottate per gli stessi termini nelle precedenti direttive.
Il principio di parità di trattamento non esclude l'adozione di azioni in vista di prevenire o di compensare ineguaglianze collegate al sesso nel settore dei beni e servizi. Azioni di questo tipo sono peraltro necessarie e devono riguardare una disuguaglianza specifica ed essere limitate al tempo considerato necessario.
La direttiva stabilisce prescrizioni minime: se gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più favorevoli a quelle previste dalla direttiva, gli stessi non possono ridurre il livello di protezione già concesso nei vari settori regolamentati dalla direttiva.
Applicazione al settore delle assicurazioni
La direttiva vieta in linea di principio, il riferimento al sesso come criterio di calcolo dei premi e delle prestazioni per fini assicurativi e per altri servizi finanziari in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007. La Commissione giudica infatti discriminatoria la prassi seguita dalle compagnie di assicurazione secondo la quale, per il calcolo dei premi, vengono suddivisi gli uomini e le donne in gruppi distinti, in quanto non corrono gli stessi rischi, considerando segnatamente la loro speranza di vita.
Tuttavia gli Stati membri possono decidere di non applicare tale divieto nei casi in cui il sesso è un fattore determinante nell'evoluzione del rischio e sulla base di dati attuariali e statistici significativi, precisi e messi a disposizione del pubblico. Cinque anni dopo la trasposizione della direttiva gli Stati membri dovranno riesaminare la giustificazione delle deroghe tenendo conto dei più recenti dati attuariali e statistici.
Peraltro, tutti gli Stati membri devono garantire che i costi assicurativi connessi alla gravidanza e alla maternità (ad esempio, per l'assicurazione malattia) siano applicati equamente agli uomini e alle donne. Gli Stati membri devono applicare tale disposizione entro il 21 dicembre 2009.
Organismi di promozione della parità di trattamento
La direttiva prevede che ogni Stato membro affidi ad uno o più organismi la promozione a livello nazionale, della parità di trattamento tra donne e uomini nei settori regolamentati dalla direttiva. Tali organismi saranno competenti per analizzare i problemi incontrati, per rilasciare raccomandazioni e per fornire un'assistenza concreta alle vittime.
Disposizioni standard
La direttiva prevede la possibilità per le vittime di ricorrere ad una procedura giudiziaria e/o amministrativa e di ottenere un indennizzo adeguato. Le sanzioni devono presentare un carattere efficace, proporzionale e dissuasivo. Dal momento in cui il ricorrente denuncia fatti che consentono di presumere l'esistenza di una discriminazione, l' onere della prova grava sulla parte convenuta. Viene del pari sancita la protezione contro i rischi di rappresaglie per le vittime e dei testimoni di una discriminazione basata sul sesso. La proposta favorisce peraltro il dialogo con le organizzazioni non governative che contribuiscono alla lotta contro la discriminazione basata sul sesso.
Conformità, sanzioni, diffusione dell'informazione e relazioni
Gli Stati membri controllano che vengano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio di parità di trattamento e che vengano dichiarate nulle e non avvenute o modificate le disposizioni contrattuali, le regolamentazioni interne delle imprese, nonché le regole all'interno delle associazioni che non rispettano tale principio.
Gli Stati membri definiscono il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, controllano che le informazioni contenute nella direttiva siano ampiamente diffuse e comunicano alla Commissione entro il 21 dicembre 2009, e successivamente ogni 5 anni, tutte le informazioni disponibili riguardanti l'applicazione della presente direttiva.
La Commissione redige una relazione comprendente un esame delle prassi seguite negli Stati membri per quanto riguarda l'utilizzazione dell'elemento sesso come fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni, entro il 21 dicembre 2010.
Contesto
La presente direttiva concretizza l'intenzione della Commissione di presentare una proposta volta a vietare le discriminazioni basate sul sesso all'esterno del mercato del lavoro, così come è stato espresso nella strategia-quadro in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) e nell'agenda per la politica sociale pubblicata nel giugno 2000. Il Consiglio europeo di Nizza, nel dicembre 2000, aveva sollecitato la Commissione in tal senso chiedendo l'adozione di una proposta di direttiva per promuovere la parità di trattamento tra donne e uomini nei settori diversi dall'occupazione e dalle attività professionali.
Questa direttiva ha come base giuridica l'art. 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, che dispone che il Consiglio all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, possa adottare le misure necessarie in vista di combattere ogni discriminazione basata segnatamente sul sesso.
RIFERIMENTI E PROCEDURA
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 2004/113/CE [adozione: consultazione CNS/2003/0265] | 21.12.2004 | 21.12.2007 | GU L 373 del 21.12.2004 |
ATTI CONNESSI
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni verso una strategia-quadro comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) [COM(2000) 335 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo « Agenda per la politica sociale » [COM(2000) 379 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].



