Distacco di lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi
L’Unione europea intende eliminare le incertezze e gli ostacoli che possono ostacolare l'esercizio della libera prestazione di servizi, aumentando la sicurezza giuridica e permettendo la definizione delle condizioni di lavoro, in vigore nello Stato membro nel quale viene distaccato il lavoratore, applicabili ai lavoratori distaccati. L’Unione europea spera così di evitare rischi di abusi e di sfruttamento della manodopera distaccata.
ATTO
Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sul distacco dei lavoratori effettuato nel quadro di una prestazione di servizi [Cfr atti modificativi].
SINTESI
La direttiva si applica nella misura in cui le imprese, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore sul territorio di uno Stato membro (a condizione che esista un rapporto di lavoro fra l’impresa che distacca e il lavoratore durante il periodo di distacco):
- per loro conto e sotto la loro direzione, nel quadro di un contratto concluso fra l'impresa d'invio e il destinatario della prestazione di servizi;
- in uno stabilimento o in un'impresa che appartengono al gruppo;
- in qualità d'impresa di lavoro interinale, presso un'impresa utente.
Ai fini della direttiva, per lavoratore distaccato si intende qualsiasi lavoratore che durante un periodo limitato, esegue il suo lavoro sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività. La nozione di lavoratore è quella applicata nel diritto dello Stato membro sul territorio del quale è distaccato il lavoratore.
Le condizioni di lavoro
Gli Stati membri controllano che le imprese garantiscano ai lavoratori distaccati un nucleo duro di regole imperative di protezione fissate nello Stato membro sul territorio del quale viene svolto il lavoro:
- attraverso disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o
- attraverso convenzioni collettive o sentenze arbitrali * dichiarate di applicazione generale, nella misura in cui riguardano le attività considerate in allegato della direttiva.
Le condizioni di lavoro e d'occupazione da garantire sono le seguenti:
- periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
- la durata minima dei congedi annuali retribuiti;
- i tassi di salario minimo, compresi quelli maggiorati per le ore supplementari;
- le condizioni di messa a disposizione dei lavoratori, in particolare da parte delle imprese di lavoro interinale;
- la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- le misure protettive applicabili alle condizioni di lavoro delle donne incinte, delle puerpere, dei bambini e dei giovani;
- la parità di trattamento fra uomini e donne e altre disposizioni in materia di non discriminazione.
Deroghe
Gli Stati membri possono derogare all’applicazione immediata delle regole in materia:
- di salario minimo, allorquando si tratta di lavori di una durata non superiore a un mese e a condizione che tali lavori non vengano svolti da imprese di messa a disposizione di lavoratori;
- di salario minimo e di congedo, allorquando si tratta di lavori di « limitata entità » e a condizione che tali lavori non vengano svolti da imprese di messa a disposizione di lavoratori;
- di salario minimo e di congedo, allorquando si tratta di lavori di montaggio iniziale o d’installazione di un bene fornito e la durata massima dei lavori non sia superiore a otto giorni. Tale regola non si applica tuttavia al settore delle costruzioni.
Calcolo della retribuzione
Le indennità proprie al distacco sono considerate come facenti parte del salario minimo, nella misura in cui non sono versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per il distacco.
Parità di trattamento
Gli Stati membri possono prevedere che le imprese garantiscano ai lavoratori distaccati a titolo interinale il beneficio delle stesse condizioni dei lavoratori interinali nello Stato membro sul cui territorio si svolge il lavoro.
Cooperazione in materia di informazione e dovere di informazione
Gli Stati membri designano uno o più uffici di collocamento o una o più istanze nazionali competenti e li comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione.
Gli Stati membri prevedono una collaborazione tra le amministrazioni pubbliche che, conformemente alla legislazione nazionale, sono competenti per il controllo delle condizioni di lavoro e di impiego. L'assistenza amministrativa si effettua a titolo gratuito.
Ciascuno Stato membro adotta le misure adeguate affinché le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione siano generalmente accessibili e affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di procedure adeguate ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla direttiva.
Se del caso, gli Stati membri adottano le misure necessarie in caso di mancata osservanza di tali condizioni di lavoro e di occupazione.
Mezzi di ricorso
Per far valere il diritto alle condizioni di lavoro e di occupazione garantite dalla direttiva, un'azione giudiziale può essere avviata nello Stato membro sul territorio del quale il lavoratore è o era distaccato.
Contesto
L’Unione europea intende eliminare le incertezze e gli ostacoli che possano ostacolare l’esercizio della libera prestazione di servizi di cui all’articolo 49 del trattato CE, aumentando la protezione dei lavoratori distaccati.
Tuttavia, in occasione dei due ultimi allargamenti dell’UE del 2004 e 2007, gli atti di adesione hanno determinato l’applicazione di disposizioni transitorie destinate a Germania e Austria, al fine di consentirgli di far fronte al rischio di perturbazioni in alcuni settori sensibili e di limitare la circolazione temporanea di lavoratori nel contesto di una prestazione di servizi per la durata dell’applicazione delle restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori e dopo averne informato la Commissione. I nuovi Stati membri possono peraltro adottare misure reciproche nella misura in cui la Germania e l’Austria dovessero derogare a quanto previsto dall’articolo 49 del trattato CE.
Le disposizioni transitorie che permettono agli Stati membri di limitare l’accesso al mercato del lavoro ai cittadini dei nuovi paesi membri, ad eccezione di Cipro e Malta, non consentono agli Stati membri di derogare a quanto previsto dall’articolo 49 del trattato CE, e quindi di restringere il distacco dei lavoratori.
| Termini chiave dell'atto |
|---|
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RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 96/71/CE [adozione codecisione COD/1991/346] |
10.2.1997 |
16.12.1999 |
GU L 18 del 21.1.1997 |
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Allegati V |
1.5.2004 |
- |
GU L236 del 23.9.2003 |
| Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali è fondata l'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 157 del 21.06.2005]. |
1.1.2007 |
- |
GU L 157 del 21.6.2005 |
Gli atti modificativi e le correzioni successive dal direttiva 96/71/CE no stati integrati al testo di base. Tale versione consolidata (FR
) ha un valore puramente documentale.
ATTI COLLEGATI
ATTUAZIONE EFFETTIVA DELLA DIRETTIVA / MONITORAGGIO
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi: massimizzare i vantaggi e le potenzialità garantendo la tutela dei lavoratori» [COM(2007) 304 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].
La direttiva 96/71/CE garantisce un elevato livello di certezza del diritto ai prestatori di servizi, ai lavoratori distaccati e agli utilizzatori dei servizi. La presente comunicazione illustra la sua applicazione negli Stati membri.
La Commissione sottolinea l'importanza dell'accesso all'informazione e della cooperazione amministrativa tra lo Stato d'origine o lo Stato ospitante. I progressi compiuti in questi settori devono permettere di eliminare gli ostacoli alla libera prestazione di servizi. I progressi restano però insufficienti e i lavoratori non sono sufficientemente informati dei loro diritti.
Inoltre persistono delle difficoltà per i lavoratori distaccati provenienti dai paesi terzi, che possono essere soggetti ad obblighi di visto o di permesso di soggiorno. Invece, nel caso in cui il prestatore di servizi sia stabilito in uno Stato membro, non dovrebbe essere richiesta nessuna formalità amministrativa o ulteriore condizione.
Talune misure possono tuttavia essere necessarie per garantire la protezione dei lavoratori distaccati e il rispetto dell'interesse generale, a condizione che tali misure siano proporzionate e giustificate. Si tratta soprattutto di misure di controllo messe in atto a livello nazionale, in ottemperanza all'articolo 49 del trattato CE sulla libera prestazione di servizi.
Comunicazione della Commissione del 4 aprile 2006 «Orientamenti riguardanti il distacco di lavoratori effettuato nel quadro di una prestazione di servizi» [COM(2006) 159 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale] .
Comunicazione della Commissione, del 25 luglio 2003, relativa all'attuazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri [COM(2003) 458 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].



