Sicurezza marittima: equipaggiamento marittimo
L’Unione europea (UE) adotta una serie di norme per garantire la sicurezza e la qualità dell’equipaggiamento marittimo sistemato a bordo delle navi. Tali norme devono anche contribuire alla lotta contro l’inquinamento del mare e garantire la libera circolazione dell’equipaggiamento marittimo nel mercato interno.
ATTO
Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
La presente direttiva si applica all’equipaggiamento marittimo (allegato A) * destinato ad essere utilizzato:
- a bordo di una nave europea * nuova, anche se costruita all’esterno dell’UE;
- su una nave europea esistente al fine di sostituire l’equipaggiamento o di installare un equipaggiamento supplementare.
Infatti, la direttiva non riguarda l’equipaggiamento già sistemato a bordo delle navi prima della sua attuazione.
Valutazione della conformità
Gli Stati membri designano gli organismi responsabili di valutare la conformità dell’equipaggiamento marittimo (allegato B). Tale valutazione è volta a:
- garantire la qualità dell’equipaggiamento marittimo prima della sua commercializzazione;
- verificare l’equipaggiamento delle navi al momento del rilascio o del rinnovo dei certificati di sicurezza.
L’equipaggiamento conforme alle norme europee deve recare un marchio.
Quando una nave che deve essere trasferita nel registro di uno Stato membro non è registrata nell’UE, questo Stato deve svolgere un’ispezione per stabilire le effettive condizioni del suo equipaggiamento e la sua conformità alle norme europee.
Mancata conformità dell’equipaggiamento
Se un equipaggiamento rischia di mettere in pericolo la salute e/o la sicurezza dell’equipaggio o dei passeggeri o di nuocere all’ambiente marino, lo Stato membro responsabile lo ritira dal mercato, lo proibisce o ne limita l’uso.
Norme di prova
Certi tipi di equipaggiamento marittimo richiedono l’adozione di norme di prova internazionali. Qualora gli organismi internazionali non adottino la norma entro un congruo periodo di tempo, possono essere applicate le norme degli organismi europei di normalizzazione.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 96/98/CE |
1.1.1999 |
30.6.1998 |
GU L 46, 17.2.1997 |
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 98/85/CE |
28.11.1998 |
30.4.1999 |
GU L 315, 25.11.1998 |
|
Direttiva 2002/84/CE |
29.11.2002 |
23.11.2003 |
GU L 324, 29.11.2002 |
|
Direttiva 2008/67/CE |
21.7.2008 |
21.7.2009 |
G.U. L 171, 1.7.2008 |
|
Regolamento (CE) n. 596/2009 |
7.8.2009 |
- |
GU L 188, 18.7.2009 |
Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva 96/98/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha solo un valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE [COM (2012) 772 final – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].



