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Strumenti di misura

La presente direttiva garantisce la libera circolazione degli strumenti di misura nel mercato interno. Garantisce, attraverso la marcatura CE, un elevato livello di fiducia grazie a specifiche essenziali applicabili in ciascuno dei paesi dell'UE.

ATTO

Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura. [Cfr atto(i) modificatore(i)].

SINTESI

Campo di applicazione

La direttiva si applica agli strumenti di misura seguenti:

contatori dell'acqua;

contatori del gas e dispositivi di conversione del volume;

contatori di energia elettrica attiva;

contatori di calore;

sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi (diversi dall'acqua);

strumenti per pesare a funzionamento automatico;

tassametri;

misure materializzate;

strumenti di misura della dimensione;

analizzatori dei gas di scarico.

Nella stessa sono stabiliti i requisiti essenziali che gli strumenti di misura devono soddisfare se soggetti a controlli metrologici legali in un paese dell'UE e la valutazione di conformità cui sono sottoposti prima di essere immessi sul mercato e in servizio.

Requisiti essenziali

I requisiti essenziali sono definiti negli allegati della direttiva. L'allegato I fissa i requisiti cui devono conformarsi tutti gli strumenti di misura, mentre gli allegati specifici descrivono i requisiti particolari applicabili agli strumenti ivi contemplati.

Marcatura di conformità

La conformità di uno strumento di misura secondo la direttiva è indicata dalla marcatura«CE»di conformità e dalla marcatura metrologica supplementare (di cui all'articolo 17).

Immissione sul mercato

I paesi dell'UE non possono impedire l'immissione sul mercato e la messa in servizio di uno strumento di misura munito della marcatura «CE» di conformità e della marcatura metrologica supplementare.

Valutazione di conformità

La valutazione della conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso pertinenti è effettuata applicando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformità elencate nell'allegato specifico dello strumento. I moduli di valutazione della conformità costituenti le procedure sono descritti negli allegati.

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformità dello stesso ai requisiti pertinenti della direttiva.

Notifica

I paesi dell'UE notificano agli altri paesi dell'UE e alla Commissione gli organismi da essi designati per espletare i compiti relativi alla valutazione della conformità. La Commissione pubblica l'elenco degli organismi notificati.

Presunzione di conformità

I paesi dell'UE presumono la conformità di uno strumento ai requisiti essenziali se rispetta le norme nazionali che attuano le norme europee armonizzate pertinenti. I riferimenti delle norme sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Vigilanza sul mercato

I paesi dell'UE devono monitorare i loro mercati e adottare tutte le misure appropriate per impedire la commercializzazione o l'utilizzo di strumenti non conformi. Inoltre, essi si assistono reciprocamente nell'adempimento dei loro obblighi di vigilanza sul mercato, anche attraverso lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. Una clausola di salvaguardia prevede che uno strumento di misura recante il marchio «CE» può essere ritirato dal mercato, qualora si accerti che non è conforme ai requisiti essenziali della presente direttiva.

Comitato

La Commissione è assistita dal comitato per gli strumenti di misura i cui compiti sono definiti dalla direttiva.

Abrogazione delle precedenti direttive

La direttiva ha abrogato le direttive precedenti di seguito riportate:

direttiva 71/318/CEE (contatori di volume di gas);

direttiva 71/319/CEE (contatori di liquidi diversi dall'acqua);

direttiva 71/348/CEE (contatori di liquidi diversi dall'acqua - dispositivi complementari);

direttiva 73/362/CEE (misure lineari materializzate);

direttiva 75/33/CEE (contatori di acqua fredda);

direttiva 75/410/CEE (strumenti per pesare totalizzatori continui);

direttiva 76/891/CEE (contatori di energia elettrica);

direttiva 77/95/CEE (tassametri);

direttiva 77/313/CEE (misurazione per liquidi diversi dall'acqua);

direttiva 78/1031/CEE (selezionatrici ponderali a funzionamento automatico);

direttiva79/830/CEE (contatori di acqua calda).

La direttiva 75/33/CEE (contatori di acqua fredda) è stata abrogata solo parzialmente dalla direttiva 2004/22/CE, unicamente per quanto riguarda i contatori di cui all'allegato MI-001 (in materia di contatori di acqua pulita, come ad esempio in ambito residenziale, commerciale e industriale). Successivamente essa è stata abrogata dalla direttiva 2011/17/UE, con efficacia a decorrere dall'1 dicembre 2015.

Abrogazione della direttiva 2004/22/CE

La direttiva 2014/32/UE abroga la direttiva 2004/22/CE, con efficacia a decorrere dal 20 aprile 2016.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2004/22/CE

30.4.2004

30.4.2006

GU L 135, 30.4.2004

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1137/2008

11.12.2008

-

GU L 311, 21.11.2008

Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva 2004/22/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative all'immissione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (Gazzetta ufficiale L 96 del 29 marzo 2014, pagg. 149-250).

Ultimo aggiornamento: 03.03.2015

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