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Procedure di informazione: norme, regolamentazioni tecniche e regole dei servizi della società dell'informazione

La presente direttiva mira a eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono risultare dall'adozione di regolamentazioni nazionali tecniche diverse, favorendo la trasparenza delle iniziative nazionali nei confronti della Commissione europea, degli organismi di normazione e degli altri Stati membri.

ATTO

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [Cfr atti modificativi].

SINTESI

La direttiva 98/34/CE codifica, e pertanto abroga, la direttiva 83/189/CEE. Prevede due procedure d'informazione, una nel settore delle norme (specificazioni tecniche su base di accordi facoltativi), l'altra in quello delle regolamentazioni tecniche (specificazioni tecniche obbligatorie) relative ai prodotti di fabbricazione industriale e ai prodotti agricoli e della pesca.

Procedura di informazione nel campo delle norme:

Ogni organismo nazionale di normalizzazione informa la Commissione e tutti gli altri organismi di normalizzazione europei e nazionali specificati negli allegati della direttiva dei suoi progetti di norme o di modifiche delle norme in vigore. La Commissione può chiedere che le siano comunicati anche i programmi nazionali di normalizzazione, che saranno così messi a disposizione degli altri Stati membri.

La Commissione e gli altri organismi di normalizzazione avranno facoltà di formulare osservazioni sui progetti di norma; in tal caso saranno informati del seguito dato a tali osservazioni. Gli organismi nazionali di normalizzazione avranno inoltre la possibilità di partecipare ai lavori di normalizzazione degli altri Stati membri.

La procedura di informazione non si applica ai progetti di norme nazionali che sostituiscono semplice recepimento di una norma internazionale ovvero europea.

Procedura di informazione nel campo delle regole tecniche:

Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni progetto di regola tecnica o di modifica di una regola tecnica, le comunicano inoltre i motivi che lo rendono necessario e, se del caso, il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali direttamente in questione. Qualora il progetto limiti la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza chimica per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche dati pertinenti alle caratteristiche, agli effetti e i rischi del prodotto.

La Commissione comunica agli altri Stati membri il progetto notificatole. Nella stesura definitiva della regola tecnica si terrà conto, per quanto possibile, delle osservazioni degli altri Stati membri.

Per permettere alla Commissione e agli altri Stati membri di reagire, gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui sopra. Il periodo di status quo passa a quattro mesi per i progetti aventi forma di accordo facoltativo e a sei mesi per qualsiasi altro progetto, quando gli Stati membri e/o la Commissione formulano un parere circostanziato, secondo il quale la misura proposta potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre qualora la Commissione desideri proporre o adottare un atto legislativo applicabile allo stesso settore, oppure se il progetto verte su una materia che forma già oggetto di proposta da parte della Commissione, lo Stato membro interessato deve rinviare l'adozione del progetto di dodici mesi. Qualora, entro questo termine, il Consiglio adotti una posizione comune, il periodo di status quo è prorogato di sei mesi (18 mesi in tutto).

La procedura di notifica non si applica né alle regole tecniche che costituiscono semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione alla Commissione, né alle regole nazionali che si conformano alle specificazioni tecniche comunitarie o ad altre disposizioni del diritto comunitario.

Comitati:

La direttiva istituisce un comitato permanente, composta da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. La Commissione è tenuta a consultare il comitato su:

  • le relazioni biennali relative all'applicazione della direttiva e le proposte intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi: in tal caso il comitato ha facoltà di raccomandare, fra l'altro, l'eleborazione di una norma europea ad opera degli organismi europei di normalizzazione, ovvero l'armonizzazione comunitaria di un determinato settore;
  • la modifica degli elenchi degli organismi di normalizzazione europei e degli organismi di normalizzazione nazionale che figurano agli allegati I e II della diretiva;
  • le disposizioni relative alla presentazione delle norme e dei programmi di normalizzazione che devono rispettare gli organismi nazionali di normalizzazione nel quadro della procedura di informazione relativa alle norme;
  • la modifica delle procedure stabilite dalla direttiva, ecc.

La Commissione può inoltre consultare il comitato sui progetti di regole tecniche notificati dagli Stati membri e, dietro richiesta del presidente del comitato o di uno Stato membro, su qualsiasi problema relativo all'applicazione della direttiva.

I lavori del comitato hanno carattere riservato, tuttavia, con le debite precauzioni, il comitato può chiedere di consultare persone appartenenti al settore privato.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 98/34/CE

10.8.1998

-

GU L 204 del 21.07.1998

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 98/48/CE

5.8.1998

5.8.1999

GU L 217 del 5.8.1998

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 98/34/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

See also

  • Direzione generale per le Imprese e l’industria - Procedura di notifica (EN)

Ultima modifica: 01.07.2011

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