Macchine
La presente direttiva mira a garantire la libera circolazione delle macchine e dei loro accessori stabilendo nel contempo i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori. La direttiva è basata sui principi del "nuovo approccio" in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione. In base a questo nuovo approccio, la progettazione e la fabbricazione di macchine e dei loro accessori sono sottoposte a vincoli essenziali in materia di sicurezza.
ATTO
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
La presente direttiva si prefigge di stabilire i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine sul mercato europeo al fine di migliorarne la sicurezza.
Campo d'applicazione
La presente direttiva si applica alle macchine * e ai prodotti seguenti:
- le attrezzature intercambiabili;
- i componenti di sicurezza;
- gli accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
Essa si applica anche alle quasi-macchine *.
Immissione sul mercato, libera circolazione e sorveglianza del mercato
Prima di immettere sul mercato una macchina, il fabbricante deve principalmente garantire che:
- la macchina sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza;
- il fascicolo tecnico sia disponibile. Tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità;
- le informazioni necessarie siano disponibili;
- le procedure di valutazione e di conformità siano applicate;
- la dichiarazione "CE" di conformità sia presente;
- il marchio CE sia presente.
Prima di immettere sul mercato una quasi-macchina il fabbricante deve:
- accertarsi che sia preparata la pertinente documentazione tecnica;
- preparare le istruzioni per l’assemblaggio;
- redigere la dichiarazione di incorporazione.
Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione e/o la messa in servizio sul loro territorio delle macchine in regola ai sensi della presente direttiva. Tali Stati adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le macchine possano essere commercializzate solo se in regola ai sensi delle disposizioni di cui alla presente direttiva che non mettano in pericolo la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o dei beni.
Presunzione di conformità e norme armonizzate
Gli Stati membri considerano che le macchine, munite del marchio "CE" e accompagnate dalla dichiarazione "CE" di conformità, sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.
Una macchina costruita in conformità di una norma armonizzata, le cui caratteristiche siano state oggetto di una pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume conforme agli obblighi essenziali di salute e di sicurezza previsti da tale norma armonizzata.
La Commissione ha la possibilità di prendere misure per limitare o vietare l’immissione sul mercato delle macchine che possono compromettere la salute e la sicurezza delle persone, oltre che degli animali domestici o dei beni.
Requisiti essenziali e valutazione della conformità
Il fabbricante di una macchina deve garantire che venga effettuata una valutazione dei rischi per determinare gli obblighi di salute e di sicurezza che si applicano alla macchina. La macchina deve successivamente essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. Per il processo di valutazione e di riduzione dei rischi, il fabbricante:
- determina i limiti della macchina, comprendenti il suo uso normale ed ogni cattivo uso ragionevolmente prevedibile;
- elenca i rischi che possono derivare dall'uso della macchina e le situazioni pericolose connesse;
- effettua una stima dei rischi e della loro probabilità, tenendo conto della gravità di un'eventuale ferita o di un attacco alla salute;
- valuta i rischi;
- elimina i pericoli o riduce i rischi connessi a tali pericoli applicando misure di protezione.
Il fabbricante, per attestare la conformità di una macchina con le disposizioni della presente direttiva, applica una delle procedure di valutazione della conformità previste nell'allegato della direttiva.
Organismi designati
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi che essi hanno designato per effettuare la valutazione della conformità in vista dell'immissione sul mercato delle macchine.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2006/42/CE |
29.6.2006 (data d’applicazione: 29.9.2009) |
29.6.2008 |
GU L 157 del 9.6.2006 |
| Atti modificativi | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 596/2009 |
7.8.2009 |
- |
GU L 188 del 18.7.2009 |
|
Direttiva 2009/127/CE |
15.12.2009 |
15.6.2011 |
GU L 310 del 25.11.2009 |
Le successive modifiche e correzioni alla direttiva 2006/42/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha unicamente un valore documentale.



