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Buone pratiche di laboratorio: prove sulle sostanze chimiche

 

SINTESI DI:

Direttiva 2004/10/CE — disposizioni relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa codifica le disposizioni legislative dell’UE relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio (BPL) e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche e abroga la Direttiva 87/18/CEE.

PUNTI CHIAVE

  • La direttiva richiede che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per assicurare che i laboratori che effettuano prove sui prodotti chimici, conformemente al regolamento (UE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele siano conformi ai principi di buona pratica di laboratorio specificati nell’allegato I della presente direttiva.
  • Essa è parimenti applicabile quando altre disposizioni comunitarie prevedano l’applicazione dei principi di BPL per le prove su prodotti chimici al fine di valutare la sicurezza per l’uomo e/o l’ambiente.
  • Le prove vengono eseguite sui prodotti chimici al fine di ottenere dati sulle loro proprietà e sulla loro sicurezza per la salute umana e per l’ambiente.
  • All’atto della consegna dei risultati, i laboratori certificano che le prove sono state effettuate conformemente ai principi di buona pratica di laboratorio.
  • Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il controllo del rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio. Queste misure comprendono in particolare ispezioni e verifiche condotti in conformità con i principi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
  • Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l’immissione sul mercato di prodotti chimici per motivi concernenti i principi di BPL, qualora i principi applicati dai laboratori siano conformi alla presente direttiva.
  • Uno Stato membro può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l’immissione sul mercato di detta sostanza se constata che una sostanza chimica, benché esaminata conformemente alla presente direttiva, può costituire a causa dell’applicazione dei principi di BPL e del controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche un pericolo per l’uomo o per l’ambiente.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dall’11 marzo 2004. La direttiva 2004/10/CE codifica e sostituisce la direttiva 87/18/CEE e successive modifiche. La direttiva originale 87/18/UE doveva essere recepita pei paesi dell’UE entro il 30 giugno 1988.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 50,del 20.2.2004, pagg. 44-59).

Modifiche successive alla direttiva 2004/10/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pagg. 1-1355).

Consultare la versione consolidata

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pagg. 1-849). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 136, del 29.5.2007, pagg. 3-280)

Consultare la versione consolidata

Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (Versione codificata) (GU L 50 del 20.2.2004, pagg. 28-43).

Cfr. versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 06.09.2018

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