Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione dei veicoli a motore
Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’omologazione CE della targhetta regolamentare del costruttore e del numero di identificazione dei veicoli a motore, in seguito all’abrogazione della direttiva 76/114/CEE. Rispetto a quest’ultima, le disposizioni tecniche sono state adattate alle disposizioni della direttiva 2007/46/CE sull’omologazione dei veicoli.
ATTO
Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell’11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell’omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati Testo rilevante ai fini del SEE.
SINTESI
Il presente regolamento stabilisce le norme per l’omologazione CE della targhetta regolamentare del costruttore * e del numero di identificazione dei veicoli *. Esso rientra nel quadro dell’attuazione del regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli a motore.
Tipi di veicoli interessati
Il presente regolamento si applica alle categorie di veicoli M, N e O, ossia:
- ai veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di passeggeri con almeno quattro ruote;
- ai veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci con almeno quattro ruote;
- ai rimorchi (compresi i semirimorchi).
Prescrizioni relative alla targhetta regolamentare del costruttore
Ogni veicolo deve essere munito di una targhetta regolamentare costituita da uno dei seguenti elementi (a discrezione del costruttore):
- una placca rettangolare di metallo;
- un’etichetta rettangolare autoadesiva.
La targhetta regolamentare del costruttore deve contenere determinate informazioni, fra le quali:
- il nome del costruttore;
- il numero di omologazione del veicolo;
- il numero di identificazione del veicolo;
- le masse a pieno carico tecnicamente ammissibili.
Prescrizioni relative al numero di identificazione del veicolo (VIN)
Il costruttore è tenuto ad apporre un VIN su ogni veicolo e a garantirne la rintracciabilità per un periodo di 30 anni. Il VIN consta di tre sezioni:
- il codice WMI (world manufacturer identifier);
- il codice VDS (vehicle descriptor section);
- il codice VIS (vehicle indicator section).
Il VIN deve essere apposto in una posizione chiaramente visibile e accessibile e deve essere impresso in modo da non poter essere alterato in condizioni d’uso normali del veicolo.
Disposizioni relative all’omologazione CE
Il costruttore del veicolo è tenuto a presentare una domanda di omologazione CE all’autorità competente, contenente in particolare le seguenti informazioni:
- il tipo di veicolo e la marca;
- la collocazione e il metodo di applicazione della targhetta regolamentare del costruttore;
- la posizione del VIN.
Se l’autorità competente ritiene che il veicolo soddisfi tutti i requisiti richiesti per la targhetta regolamentare del costruttore e il numero di identificazione dei veicoli a motore, essa concede l’omologazione CE e rilascia un numero di omologazione conformemente alla direttiva 2007/46/CE.
RIFERIMENTO
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Regolamento (UE) n. 19/2011 |
1.2.2011 |
- |
GU L 8 del 12.1.2011 |



