Dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore
Il presente regolamento enuncia le disposizioni relative ai dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore. L’obiettivo è modificare i requisiti attuali per adeguarli all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.
ATTO
Regolamento (UE) n. 1005/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
Il presente regolamento fissa le regole relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne i dispositivi di rimorchio *. Il regolamento rientra nel quadro di attuazione del regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli a motore.
Tipi di veicoli interessati
Il presente regolamento si applica alle categorie di veicoli M e N, ossia:
- ai veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- ai veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote.
Requisiti per i dispositivi di rimorchio
I costruttori hanno l’obbligo di dotare i veicoli di un dispositivo di rimorchio. Ogni dispositivo di rimorchio montato sul veicolo deve poter sostenere una forza statica di trazione e compressione equivalente ad almeno la metà della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo.
Il regolamento stabilisce inoltre delle procedure di prova per testare il materiale.
Disposizioni relative all’omologazione CE
Il costruttore del veicolo è tenuto a presentare all’autorità competente una domanda di omologazione CE. Tale domanda deve contenere determinate informazioni, nello specifico:
- la marca del veicolo e il tipo di veicolo;
- la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore;
- il disegno o la fotografia del telaio o della parte della carrozzeria del veicolo, che illustri la posizione, la costruzione ed il montaggio del dispositivo di rimorchio.
Qualora l’autorità competente ritenga che il veicolo soddisfi tutti i requisiti richiesti per i dispositivi di rimorchio, essa concede l’omologazione CE e rilascia un numero di omologazione in conformità della direttiva 2007/46/CE.
| Termine chiave dell’atto |
|---|
|
RIFERIMENTO
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (UE) n. 1005/2010 |
29.11.2010 |
- |
GU L 291 del 9.11.2010 |



