Targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore
Il presente regolamento enuncia le disposizioni relative all’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. L’obiettivo è modificare gli attuali requisiti per adeguarli all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.
ATTO
Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione dell’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
Il presente regolamento fissa le regole relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne l’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori. Il regolamento rientra nel quadro di attuazione del regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli a motore.
Requisiti relativi all’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori
L’alloggiamento di una targa d’immatricolazione posteriore presenta una superficie rettangolare piana, o approssimativamente piana, con le seguenti dimensioni, a seconda dei casi:
- una larghezza di 520 mm e un’altezza di 120 mm oppure
- una larghezza di 340 mm e un’altezza di 240 mm.
Il montaggio di una targa d’immatricolazione posteriore deve soddisfare determinati requisiti:
- la targa deve essere perpendicolare al piano longitudinale del veicolo;
- l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m;
- la targa deve essere visibile in tutto lo spazio.
Il regolamento stabilisce inoltre delle procedure di prova per testare il materiale.
Disposizioni relative all’omologazione CE
Il costruttore del veicolo è tenuto a presentare all’autorità competente una domanda di omologazione CE. Tale domanda deve contenere determinate informazioni, nello specifico:
- la marca del veicolo e il tipo di veicolo;
- il campo di dimensioni dell’alloggiamento per le targhe d’immatricolazione posteriori;
- l’altezza dal suolo dei bordi.
Qualora l’autorità competente ritenga che il veicolo soddisfi tutti i requisiti relativi all’alloggiamento per il montaggio della targa d’immatricolazione posteriore, essa concede l’omologazione CE per tipo e rilascia un numero di omologazione in conformità della direttiva 2007/46/CE.
RIFERIMENTO
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Regolamento (UE) n. 1003/2010 |
29.11.2010 |
- |
GU L 291 del 9.11.2010 |



