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Targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore

Il presente regolamento enuncia le disposizioni relative all’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. L’obiettivo è modificare gli attuali requisiti per adeguarli all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

ATTO

Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione dell’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (Testo rilevante ai fini del SEE).

SINTESI

Il presente regolamento fissa le regole relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne l’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori. Il regolamento rientra nel quadro di attuazione del regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli a motore.

Requisiti relativi all’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori

L’alloggiamento di una targa d’immatricolazione posteriore presenta una superficie rettangolare piana, o approssimativamente piana, con le seguenti dimensioni, a seconda dei casi:

  • una larghezza di 520 mm e un’altezza di 120 mm oppure
  • una larghezza di 340 mm e un’altezza di 240 mm.

Il montaggio di una targa d’immatricolazione posteriore deve soddisfare determinati requisiti:

  • la targa deve essere perpendicolare al piano longitudinale del veicolo;
  • l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m;
  • la targa deve essere visibile in tutto lo spazio.

Il regolamento stabilisce inoltre delle procedure di prova per testare il materiale.

Disposizioni relative all’omologazione CE

Il costruttore del veicolo è tenuto a presentare all’autorità competente una domanda di omologazione CE. Tale domanda deve contenere determinate informazioni, nello specifico:

  • la marca del veicolo e il tipo di veicolo;
  • il campo di dimensioni dell’alloggiamento per le targhe d’immatricolazione posteriori;
  • l’altezza dal suolo dei bordi.

Qualora l’autorità competente ritenga che il veicolo soddisfi tutti i requisiti relativi all’alloggiamento per il montaggio della targa d’immatricolazione posteriore, essa concede l’omologazione CE per tipo e rilascia un numero di omologazione in conformità della direttiva 2007/46/CE.

RIFERIMENTO

AttoEntrata in vigoreTermine ultimo per il recepimentoGazzetta ufficiale
Regolamento (UE) n. 1003/2010

29.11.2010

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GU L 291 del 9.11.2010

Ultima modifica: 07.02.2011
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