Dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza dei veicoli a motore
Il presente regolamento fissa i requisiti relativi all'omologazione CE dei dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza dei veicoli a motore della categoria M1. Esso prevede inoltre la possibilità di adattare tali requisiti alle caratteristiche tecniche dei veicoli ibridi ed elettrici.
ATTO
Regolamento (UE) n. 672/2010 della Commissione, del 27 luglio 2010, relativo ai requisiti di omologazione dei dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati.
SINTESI
Il presente regolamento definisce i requisiti applicabili all'omologazione CE dei dispositivi di sbrinamento * e di disappannamento * dei veicoli a motore della categoria M1. Tale categoria comprende i veicoli che dispongono di un massimo di nove posti a sedere.
Requisiti relativi ai sistemi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza
Tutti i veicoli della categoria M1 devono essere equipaggiati di:
- un dispositivo che permette di eliminare la brina e il ghiaccio sulla superficie esterna del parabrezza. Il conducente del veicolo deve avere una visibilità sufficiente attraverso il parabrezza alle basse temperature.
- un dispositivo che permette di eliminare il vapore sulla superficie interna del parabrezza.
Per garantire l'efficacia dei dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza, vengono effettuate delle prove sul veicolo a una temperatura di -8°C o -18°C per sciogliere il ghiaccio formatosi sulla superficie esterna del parabrezza, e a una temperatura di -3°C per il disappannamento del vapore formatosi sulla superficie interna del parabrezza.
Disposizioni relative all'omologazione CE
Il costruttore di un veicolo deve presentare una domanda di omologazione CE all'autorità competente. Tale domanda deve contenere determinate informazioni, in particolare:
- la marca e il tipo di veicolo;
- le caratteristiche del dispositivo di sbrinamento e di disappannamento sul pannello di visualizzazione;
- le caratteristiche del motore del veicolo che fornisce il calore al sistema.
Se l'autorità competente ritiene che il veicolo soddisfi tutti i requisiti relativi ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza, essa concede l'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione conformemente alla direttiva 2007/46/CE.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo di recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Regolamento (UE) n. 672/2010 |
17.8.2010 |
- |
GU L 196 del 28.7.2010 |



