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-Illuminazione e segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote

La presente direttiva s’inscrive nel quadro dell’armonizzazione delle normative nazionali in materia di omologazione CE dei veicoli a motore a due o a tre ruote. Essa definisce le norme applicabili all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su questo tipo di veicoli.

ATTO

Direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE).

SINTESI

La presente direttiva stabilisce le norme tecniche applicabili all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli. Essa rientra nel contesto della direttiva 2002/24/CE relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

Campo d’applicazione

La presente direttiva si applica:

  • ai ciclomotori a due ruote;
  • ai ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri;
  • ai motocicli a due ruote;
  • ai motocicli con sidecar;
  • ai tricicli.

Prescrizioni tecniche

Le prescrizioni tecniche riguardano il numero, gli schemi di montaggio, la visibilità geometrica, l’orientamento, l’incorporazione con altri dispositivi e le spie per ciascuno dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa in questione, e in funzione del tipo di veicolo.

Le luci di illuminazione devono avere una regolazione corretta dell’orientamento. Le condizioni di simmetria e colore devono essere rispettate se le luci sono di una stessa coppia.

Le spie luminose devono essere visibili dal conducente e devono corrispondere a un codice di colore preciso, indicato nell’allegato I della presente direttiva.

Omologazione CE

Se sono soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote né vietarne l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione. Se le prescrizioni non sono soddisfatte, gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE di ogni veicolo a motore a due o tre ruote.

La presente direttiva abroga la direttiva 93/92/CEE e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

RIFERIMENTI

AttoEntrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale
Direttiva 2009/67/CE

14.9.2009

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GU L 222 del 25.8.2009

Ultima modifica: 06.01.2010
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