Emissioni provenienti dai sistemi di condizionamento d'aria
L'armonizzazione tecnica relativa alle emissioni provenienti dai sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli a motore integra l'azione dell'Unione europea (UE) in materia di riduzione dei gas fluorurati ad effetto serra.
ATTO
Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
SINTESI
Seguendo l'obiettivo del protocollo di Kyoto di ridurre le emissioni di CO2, responsabili del cambiamento climatico, la direttiva intende ridurre le emissioni dei gas fluorurati ad effetto serra, utilizzati negli impianti di condizionamento d'aria * dei veicoli a motore. In questo modo, essa evita gli eventuali ostacoli che potrebbero risultare, in seno al mercato interno, dall'approvazione da parte degli Stati membri di varie prescrizioni tecniche su questo aspetto.
La direttiva stabilisce quindi un divieto progressivo degli impianti di condizionamento d'aria concepiti per contenere gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento planetario * superiore a 150.
Disposizioni tecniche
La direttiva prevede, in un primo tempo, il controllo delle fughe dagli impianti di condizionamento concepiti per contenere gas ad effetto serra, con un potenziale di riscaldamento planetario superiore a 150. Una misura transitoria vieta quindi tali impianti di condizionamento, a meno che il tasso di fuga dal sistema non superi i limiti massimi consentiti. Questo provvedimento si applica ai nuovi tipi di veicoli a partire dal 21 giugno 2008 e ai veicoli nuovi a decorrere dal 21 giugno 2009.
In un secondo tempo, la direttiva prevede il divieto totale degli impianti di climatizzazione concepiti per contenere gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento planetario superiore a 150. Il divieto riguarda i nuovi tipi di veicoli a partire dal 1° gennaio 2011 e si applica a tutti i veicoli nuovi, a partire dal 1°gennaio 2017.
La direttiva prevede anche disposizioni relative all'ammodernamento e al ricaricamento degli impianti di condizionamento d'aria.
Campo d'applicazione
I veicoli di cui alla direttiva sono costituiti dalle autovetture (veicoli di categoria M1) e dagli autoveicoli leggeri (veicoli di categoria N1, classe 1).
La direttiva 2006/40/CE costituisce la prima fase di un pacchetto legislativo sui sistemi di condizionamento d'aria. Nuovi atti legislativi apportano disposizioni amministrative concernenti la procedura di omologazione CE nonché una procedura di prova armonizzata di rilevamento delle fughe per misurare il tasso di fuga dei gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento planetario superiore a 150.
Contesto
In seguito all'approvazione del protocollo di Kyoto da parte dell'Unione europea (UE) (decisione 2002/358/CE) e, di conseguenza, l'impegno preso di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, numerosi Stati membri hanno previsto di regolamentare le emissioni provenienti dagli impianti di condizionamento nei veicoli a motore. Per evitare che varie regolamentazioni ostacolino la libera circolazione dei veicoli a motore in seno al mercato interno, occorre armonizzare le prescrizioni tecniche relative agli impianti di condizionamento. La presente direttiva si iscrive nel quadro della procedura di omologazione CE.
| Termini chiave dell'atto |
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RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
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Direttiva 2006/40/CE |
4.7.2006 |
4.1.2008 |
GU L 161 del 14.6.2006 |
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l'omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d'aria [Gazzetta ufficiale L 161 del 22.06.2007].
Direttiva 2007/37/CE della Commissione, del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [Gazzetta ufficiale L 161 del 22.06.2007].
Regolamento (CE) n. 842/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra [Gazzetta ufficiale L 161 del 14.06.2006].
L'UE stabilisce disposizioni per il contenimento, l'impiego, il recupero e la distruzione di taluni gas fluorurati ad effetto serra, l'etichettatura dei prodotti e delle attrezzature contenenti questi gas, la notifica di informazioni riguardanti tali gas, il divieto della commercializzazione di prodotti e di attrezzature contenenti i gas in questione nonché la formazione e la certificazione del personale in relazione con i medesimi.



