Riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri
L'Unione europea (UE) ha l’obiettivo di rafforzare i valori limite delle emissioni inquinanti applicabili ai veicoli stradali leggeri, in particolare per quanto riguarda le emissioni di particolato e di ossidi di azoto. Il regolamento comprende misure relative all'accesso all'informazione sui veicoli e i sui loro componenti e alla possibilità di incentivi finanziari.
ATTO
Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo [Cfr atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
Al fine di limitare l'inquinamento causato dai veicoli stradali, il regolamento introduce requisiti comuni riguardo alle emissioni dei veicoli a motore e alle loro parti di ricambio specifiche (norme Euro 5 ed Euro 6). Esso prevede anche misure per migliorare l'accesso alle informazioni sulla riparazione dei veicoli e per incentivare la produzione di veicoli conformi alle sue disposizioni in tempi rapidi.
Veicoli interessati
Il regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2 con una massa di riferimento non superiore ai 2610 kg. Sono compresi, tra l'altro, le automobili private, i furgoni e i veicoli commerciali destinati al trasporto di passeggeri o di merci o ad alcuni usi speciali (ambulanza, ad esempio), dotati o di motori ad accensione comandata (motori a benzina, a gas naturale o a gas di petrolio liquefatto – GPL) o di motori ad accensione spontanea (motori diesel).
Oltre ai suddetti veicoli (coperti de facto dal regolamento), i costruttori possono chiedere che siano coperti anche i veicoli per il trasporto di passeggeri o di merci con una massa di riferimento compresa tra 2610 kg e 2840 kg.
Al fine di limitare quanto più possibile l'impatto negativo dei veicoli stradali sull'ambiente e la salute, il regolamento copre un'ampia gamma di emissioni inquinanti: monossido di carbonio (CO), idrocarburi non metanici e idrocarburi totali, ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM). Sono comprese le emissioni dallo scarico, le emissioni per evaporazione e del basamento motore.
LIMITI DI EMISSIONE
L'allegato I del regolamento fissa i limiti di emissione per ogni categoria di emissioni inquinanti e per i diversi tipi di veicoli citati in precedenza.
Norma Euro 5
Le emissioni prodotte da veicoli diesel:
- monossido di carbonio: 500 mg/km;
- particolato: 5 mg/km (ossia una riduzione dell'80 % delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
- ossidi di azoto (NOx): 180 mg/km (ossia una riduzione del 20 % delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
- emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto: 230 mg/km.
Emissioni prodotte da veicoli a benzina, a gas naturale o a GPL:
- monossido di carbonio: 1 000 mg/km;
- idrocarburi non metanici: 68 mg/km;
- idrocarburi totali: 100 mg/km;
- ossidi di azoto (NOx): 60 mg/km (ossia una riduzione del 25 % delle emissioni rispetto alla norma Euro 4);
- particolato (unicamente per i veicoli a benzina a iniezione diretta che funzionano a miscela magra): 5 mg/km (limite non previsto dalla norma Euro 4).
Per quanto riguarda i furgoni e altri veicoli commerciali leggeri destinati al trasporto merci della categoria N1, il regolamento prevede tre classi di limiti di emissione, in funzione della massa di riferimento del veicolo: inferiore a 1305 kg, tra 1305 kg e 1760 kg, superiore a 1760 kg. I limiti applicabili a quest'ultima classe sono validi anche per i veicoli destinati al trasporto merci della categoria N2.
Norma Euro 6
Con l'entrata in vigore della norma Euro 6 le emissioni di ossidi di azoto prodotte da veicoli a motore diesel dovranno essere ridotte in misura considerevole. Ad esempio, le emissioni prodotte dalle automobili e da altri veicoli destinati al trasporto non potranno superare il limite massimo di 80 mg/km (ossia una riduzione supplementare di più del 50 % rispetto alla norma Euro 5). Le emissioni combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto prodotte da veicoli diesel verranno anch'esse ridotte e non potranno superare un certo limite: ad esempio, per le automobili e altri veicoli destinati al trasporto il limite è fissato a 170 mg/km.
Applicazione delle norme
A decorrere dell'entrata in vigore delle norme Euro 5 ed Euro 6, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio dell'omologazione, l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio dei veicoli che non rispettano i limiti di emissione prescritti. Una proroga di un anno è prevista per i veicoli destinati al trasporto merci (categoria N1, classi II e III, e categoria N2) e per i veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche. Il calendario è il seguente:
- la norma Euro 5 è applicabile dal 1° settembre 2009 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2011 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli;
- la norma Euro 6 sarà applicabile a partire dal 1° settembre 2014 per quanto riguarda il rilascio dell'omologazione e dal 1° settembre 2015 per quanto riguarda l'immatricolazione e la vendita dei nuovi tipi di veicoli.
Incentivi finanziari, accordati dagli Stati membri e destinati ad incoraggiare il rispetto anticipato dei nuovi valori limite, sono autorizzati se:
- si applicano a tutti i veicoli nuovi in vendita sul mercato di uno Stato membro che siano conformi ai requisiti fissati dal presente regolamento;
- cessano di essere applicati alla data di applicazione dei valori limite;
- ammontano, per ogni tipo di veicolo a motore, ad un importo che non supera il costo supplementare dei dispositivi tecnici montati per soddisfare i limiti di emissione, compreso il costo di installazione.
Altri obblighi dei costruttori
Oltre al rispetto dei predetti limiti di emissione, i costruttori devono garantire la durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento per una distanza di 160 000 km. Inoltre, la conformità in condizioni d'uso va verificata per 5 anni o 100 000 km.
La Commissione fissa i metodi, le prove e i requisiti specifici per i seguenti elementi:
- emissioni dallo scarico, compresi i cicli di prova, emissioni a bassa temperatura ambiente, emissioni a regime di minimo, opacità del fumo, funzionamento e rigenerazione corretti dei sistemi di post-trattamento;
- emissioni per evaporazione e del basamento motore;
- sistemi diagnostici di bordo e prestazione dei dispositivi di controllo dell'inquinamento in condizioni d’uso;
- durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento, conformità in servizio, conformità della produzione e controlli tecnici;
- emissioni di biossido di carbonio e del consumo di carburante;
- veicoli ibridi;
- estensione dell'omologazione e i requisiti per i piccoli costruttori;
- requisiti relativi alle attrezzature di prova;
- carburanti di riferimento, come benzina, gasolio, gas e biocarburanti;
- la misura della potenza del motore.
L'accesso facile e chiaro alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli è un elemento essenziale per garantire la libera concorrenza nel mercato interno in materia di servizi di informazione e di riparazione. A questo scopo, i costruttori devono consentire agli operatori indipendenti un accesso facile tramite Internet, illimitato e standardizzato (in particolare in conformità al formato OASIS), alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli, senza discriminazione rispetto ai concessionari e ai meccanici autorizzati. Questo obbligo copre i sistemi diagnostici di bordo e i relativi componenti, gli strumenti diagnostici e le attrezzature di prova nonché le unità di lavoro standard o periodi di tempo necessari per le operazioni di riparazione e manutenzione. È consentito fatturare spese di accesso alle informazioni, purché siano ragionevoli e proporzionate. I meccanici indipendenti hanno accesso ai registri di informazioni gratuitamente e alle medesime condizioni dei concessionari o meccanici autorizzati.
I costruttori devono inoltre mettere a disposizione le informazioni relative alla riparazione e la manutenzione dei veicoli, oltre che sui servizi transazionali.
Contesto
Sebbene le norme in materia di emissioni inquinanti siano state aggiornate dal 1° gennaio 2005 (norma Euro 4), l'UE ritiene necessario rafforzarle ulteriormente, pur tenendo conto delle implicazioni per i mercati e la competitività dei costruttori, nonché dei costi diretti e indiretti imposti alle imprese.
Il presente regolamento è stato elaborato dopo un'ampia consultazione delle parti in causa. Esso pone l'accento sulla riduzione delle emissioni di particolato e di ossidi di azoto (NOx), in particolare per i veicoli diesel. Dovrebbe pertanto permettere miglioramenti considerevoli per la salute. Occorre ricordare che gli ossidi di azoto e gli idrocarburi sono precursori dell'ozono.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Regolamento (CE) n. 715/2007 |
2.7.2007 |
- |
GU L 171 del 29.6.2007 |
| Atto(i) modificatore(i) | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Regolamento (CE) n. 692/2008 |
31.7.2008 |
- |
GU L 199 del 28.7.2008 |
|
Regolamento (CE) n. 595/2009 |
7.8.2009 |
- |
GU L 188 del 18.7.2009 |
|
Regolamento (CE) n. 566/2011 |
19.6.2011 |
- |
GU L 158 del 16.6.2011 |
|
Regolamento (CE) n. 459/2012 |
4.6.2012 |
- |
GU L 142 del1.6.2012 |
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri [GU L 140 del 5.6.2009].
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa [Gazzetta ufficiale L 152 dell’11.6.2008].
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (Testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale L 263 del 9.10.2007].



