Macchine mobili non stradali: inquinanti gassosi
Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico causato dai motori delle macchine mobili non stradali, la direttiva stabilisce, a livello comunitario, i parametri di emissione applicabili a tali motori e le procedure di omologazione per il rispetto di tali parametri.
ATTO
Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali [Cfr atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
La presente direttiva ha l'obiettivo di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di:
- parametri di emissione;
- procedure di omologazione per i motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
La direttiva definisce come:
- «macchina mobile non stradale»: qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura mobile industriale o veicolo, con o senza carrozzeria, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada su cui sia montato un motore a combustione interna (quale specificato nell'allegato I, sezione 1), ad esempio gli escavatori e altre macchine da cantiere. Tale definizione è stata estesa alle locomotive ferroviarie e alle navi della navigazione interna dalla direttiva 2004/26/CE (cfr. in appresso);
- «omologazione»: il procedimento mediante il quale uno Stato membro certifica che un tipo di motore a combustione interna, ovvero una famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici della direttiva in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato;
- «tipo di motore»: una categoria di motori che non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche essenziali definite nell'allegato II, appendice 1;
- «famiglia di motori»: un gruppo di motori stabilito dal costruttore che, per progetto, si presume abbiano emissioni dallo scarico analoghe e che soddisfino i requisiti della direttiva.
La presente direttiva si applica ai motori ad accensione per compressione (diesel) e ai motori ad accensione comandata (benzina) impiegati nelle macchine mobili non stradali, tra cui anche le locomotive ferroviarie e le navi della navigazione interna.
Procedura di omologazione dei tipi o famiglie di motori:
- la domanda di omologazione di un motore è presentata dal costruttore all'autorità di uno Stato membro che rilascia l'omologazione ed è accompagnata da una documentazione informativa (cfr. allegato II) [La domanda di omologazione di un tipo o di una famiglia di motori può essere presentata in un solo Stato membro (articolo 3)];
- lo Stato membro che riceve la domanda concede l'omologazione a tutti i tipi o famiglie di motori conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni della direttiva 97/68/CE;
- ciascun tipo o famiglia di motori omologati ha una scheda di omologazione;
- l'autorità competente di ciascuno Stato membro invia ogni mese alle autorità che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri l'elenco delle omologazioni dei tipi o famiglie di motori rilasciate, negate o revocate nel corso dello stesso mese (articolo 4);
- la domanda di modifica o di estensione di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria (articolo 5).
Il costruttore appone su ciascuna unità fabbricata le marcature seguenti:
- il marchio di fabbrica o la ragione sociale del costruttore del motore;
- il tipo e la famiglia di motori, nonché un numero di identificazione unico del motore;
- il numero di omologazione.
Gli Stati membri non possono negare l'immatricolazione o l'immissione sul mercato dei motori nuovi conformi ai requisiti della direttiva (articolo 8).
A decorrere dal 30 giugno 1998, gli Stati membri non possono negare l'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori, né possono imporre, per l'omologazione, ulteriori requisiti in materia di emissioni che inquinano l'atmosfera, se il motore soddisfa i requisiti stabiliti dalla direttiva (articolo 9).
I requisiti di cui all'articolo 8 e 9 non si applicano:
- ai motori ad uso delle forze armate;
- ai motori di fine serie ancora in magazzino o alle giacenze di macchine mobili non stradali, esentati in base al paragrafo 2 dell’articolo 10.
Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione l'elenco delle esenzioni concesse, indicandone i motivi.
Gli Stati membri garantiscono il controllo efficace della conformità della produzione, prima che venga rilasciata l'omologazione (articolo 11).
Sono considerati non conformi al tipo o alla famiglia omologata i motori che presentano divergenze rispetto alle informazioni contenute nella scheda di omologazione. Lo Stato membro che rilascia l'omologazione adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformità della produzione.
I nomi e gli indirizzi delle autorità che rilasciano l'omologazione e dei servizi tecnici responsabili ai fini della direttiva 97/68/CE sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri (articolo16).
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 97/68/CE |
19.3.1998 |
30.6.1998 |
GU L 59 del 27.2.1998 |
| Atto(i) modificatore(i) | Entrata in vigore | Recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2001/63/CE |
12.9.2001 |
30.6.2002 |
GU L 227 del 23.8.2001 |
|
Direttiva 2002/88/CE |
11.2.2003 |
11.8.2004 |
GU L 35 del 11.2.2003 |
|
Direttiva 2004/26/CE |
20.5.2004 |
30.4.2005 |
GU L 146 del 30.4.2004 |
|
Direttiva 2006/105/CE |
1.1.2007 |
1.1.2007 |
GU L 363 del 20.12.2006 |
|
Regolamento (CE) n. 596/2009 |
7.8.2009 |
- |
GU L 188 del 18.7.2009 |
|
Direttiva 2010/26/UE |
1.4.2010 |
31.3.2011 |
GU L 86 del 1.4.2010 |
|
Direttiva 2011/88/UE |
16.11.2011 |
24.11.2011 |
GU L 305 del 23.11.2011 |
Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 97/68/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha unicamente un valore documentale.



