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Ostacoli agli scambi: meccanismo di intervento rapido

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2679/98 sul funzionamento della libera circolazione delle merci tra i paesi dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO?

Stabilisce norme che contribuiscono a garantire la libera circolazione delle merci e a impedire ostacoli materiali agli scambi (ad esempio blocchi alle frontiere, manifestazioni e scioperi o attacchi ad automezzi pesanti), consentendo la condivisione delle informazioni su tali ostacoli fra tutti i paesi dell’Unione europea (UE).

PUNTI CHIAVE

  • Questo regolamento non è destinato a essere interpretato in alcuna maniera che limiti i diritti fondamentali nei paesi dell’UE (ad esempio il diritto di sciopero).
  • Quando si produce o si teme un ostacolo materiale allo scambio, qualsiasi paese dell’UE in possesso di informazioni pertinenti deve trasmetterle immediatamente alla Commissione europea. A questo punto, la Commissione trasmette immediatamente ai paesi dell’UE tali informazioni e ogni altra informazione da essa considerata pertinente.
  • Il paese dell’UE in cui ha luogo l’ostacolo deve rispondere al più presto alle richieste di informazioni della Commissione e degli altri paesi dell’UE in merito alla natura dell’ostacolo e all’azione che ha adottato o che intende adottare. Tutte le informazioni scambiate tra i paesi dell’UE devono essere trasmesse anche alla Commissione.
  • Quando si produce un ostacolo, il paese dell’UE interessato deve adottare tutte le misure necessarie e proporzionate affinché la libera circolazione delle merci sia ripristinata e informare la Commissione in merito alle proprie azioni.
  • La Commissione, qualora ritenga che si stia producendo un ostacolo, notifica al paese dell’UE interessato le ragioni che l’hanno indotta a trarre tale conclusione e chiede a tale paese dell’UE di adottare tutte le misure necessarie e proporzionate per rimuovere il suddetto ostacolo. Il paese dell’UE ha quindi cinque giorni per informare la Commissione dei provvedimenti che ha adottato o che intende adottare o per proporzionare una risposta motivata che esponga le ragioni per cui non c’è la necessità di intraprendere alcuna misura.
  • I paesi dell’UE che non rispondono entro il termine prestabilito dalla Commissione possono essere rimessi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 1o gennaio 1999.

CONTESTO

  • Una libera circolazione delle merci rapida ed efficiente è un principio fondamentale dell’UE. Quando degli ostacoli si interpongono a tale libera circolazione delle merci, possono originarsi gravi perdite economiche, il che è ciò che il meccanismo di intervento rapido mira a impedire.
  • Il presente regolamento si basa sull’articolo 268 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e si applica a ostacoli alla libera circolazione delle merci evidenti, inequivocabili e ingiustificati, originati dall’azione o dall’inazione da parte di un paese dell’UE.
  • Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998, pagg. 8-9)

Ultimo aggiornamento: 06.12.2016

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