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Eliminazione di alcuni ostacoli agli scambi: meccanismo d'intervento rapido

Obiettivo del regolamento è predisporre un meccanismo adeguato che consenta alla Commissione europea, previa decisione, d'intervenire presso uno Stato membro perché questo porti un rimedio rapido ed efficace ai pregiudizi gravi e improvvisi causati alla libera circolazione delle merci.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri [Gazzetta ufficiale L 337 del 12.12.1998].

SINTESI

Questo regolamento fondato sull'articolo 268 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articolo 235 del trattato CE), si applica agli ostacoli evidenti, incontestabili e ingiustificati alla libera circolazione delle merci, ai sensi degli articoli 36 - 42 del TFUE (ex articoli da 30 a 36 del trattato CE), dovuti all'azione o all'inazione di uno Stato membro, i quali:

  • provochino una grave perturbazione della libera circolazione delle merci;
  • causino grave danno ai privati lesi;
  • richiedano un'azione immediata per impedire il persistere, l'estendersi o l'aggravarsi della perturbazione o danno suddetto.

Si ha un caso d'inazione quando uno Stato membro, di fronte ad azioni compiute da privati, si astiene dall'attuare i provvedimenti necessari e adeguati a cui potrebbe ricorrere per salvaguardare la libera circolazione delle merci, senza pregiudicare peraltro l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti nella legislazione nazionale.

Se la Commissione constata che in uno Stato membro sono presenti ostacoli, trasmette a tale Stato membro una decisione imponendogli di adottare, entro un determinato termine, i provvedimenti necessari e adeguati per eliminare gli ostacoli suddetti.

Se lo Stato membro destinatario della decisione non vi ottempera entro il termine impostogli, la Commissione gli ingiunge immediatamente di presentare le proprie osservazioni entro il termine di tre giorni.

Se allo scadere di questi tre giorni l'ostacolo in questione persiste, la Commissione formula immediatamente un parere motivato, ingiungendo allo Stato membro di ottemperarvi entro tre giorni.

Alla scadenza di questo nuovo termine di tre giorni, se lo Stato membro non ha ottemperato al parere motivato, la Commissione può adire la Corte di giustizia.

RIFERIMENTI

AttoData di entrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2679/98

27.12.1998

-

GU L 337, 12.12.1998

Ultima modifica: 13.07.2011

Vedi anche

  • Direzione generale del Mercato interno e dei servizi - Infrazioni (DE) (EN) (FR)
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