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Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva, detta anche direttiva sulle società madri e figlie, intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi e altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.
  • Si tratta di un regime comune progettato per facilitare il raggruppamento di imprese in tutta l’Unione europea (Unione), al fine di garantire il funzionamento efficace del mercato interno.

PUNTI CHIAVE

Tipi di società interessate

  • Le società interessate sono le società per azioni, le società a responsabilità limitata, alcune cooperative, le società di mutua assicurazione, le casse di risparmio, i fondi, le società europee e le società cooperative europee.
  • Queste società non devono avere domicilio fiscale al di fuori dell’Unione e devono essere soggette all’imposta sulle società, senza possibilità di opzione e senza esserne esentate.
  • La condizione di società madre è riconosciuta a una società di uno Stato membro dell’Unione che detenga una partecipazione minima del 10 % nel capitale di una società di un altro Stato membro.

Ricezione degli utili

  • Una società madre o una stabile organizzazione ha la possibilità di ricevere utili, anche al di fuori del periodo di liquidazione. In questo caso, lo Stato membro della società madre o della stabile organizzazione deve astenersi dal sottoporre tali utili a imposizione o li deve sottoporre a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata.
  • Nel tentativo di evitare che le imprese transfrontaliere programmino i loro pagamenti all’interno del gruppo, al fine di beneficiare della doppia non imposizione, lo Stato membro della società madre o della stabile organizzazione deve tassare gli utili ricevuti, nella misura in cui tali utili sono deducibili dalla società figlia.
  • Gli Stati membri mantengono la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione ed eventuali minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre.
  • Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte. Allo stesso modo, lo Stato membro da cui dipende la società madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che tale società riceve dalla sua società figlia. Tuttavia, questa norma non riguarda il pagamento anticipato o preliminare dell’imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre.

Norma antiabuso

La direttiva di modifica (UE) 2015/121 incorpora le norme antiabuso nella direttiva 2011/96/UE per prevenire l’uso improprio in termini di evasione fiscale, frode fiscale o pratiche abusive. Tali norme sono concepite per assolvere allo scopo specifico di intervenire su un regime o una serie di regimi che non sono autentici, ovvero, che non rispecchiano la realtà economica.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2011/96/CE è in vigore dal 18 gennaio 2012 e doveva diventare legge negli Stati membri entro tale data.
  • La direttiva di modifica (UE) 2015/121 è in vigore dal 17 febbraio 2015 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 31 dicembre 2015.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione) (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).

Le modifiche successive alla direttiva 2011/96/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 23.02.2022

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