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Libera circolazione dei lavoratori: bilancio dei diritti

La presente comunicazione intende informare i cittadini europei sui loro diritti quando desiderano lavorare in un altro paese dell’Unione europea (UE). Essi devono infatti ricevere lo stesso trattamento dei lavoratori nazionali per quanto riguarda l’accesso all’occupazione, le condizioni di lavoro, il trattamento fiscale e le prestazioni sociali.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 luglio 2010, intitolata Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi [COM(2010) 373 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Con l’istituzione del principio della libertà di circolazione delle persone nell’Unione europea (UE) sono stati eliminati molti ostacoli alla mobilità. La Commissione presenta quindi le principali evoluzioni giuridiche che hanno migliorato i diritti dei lavoratori migranti europei. Inoltre, la promozione della mobilità è uno degli obiettivi della nuova strategia Europa 2020.

La libera circolazione dei lavoratori

Il principio della libertà di circolazione degli individui si applica a tutti i cittadini europei il cui soggiorno non supera i tre mesi. Oltre tale periodo, l’esercizio della libertà di circolazione deve soddisfare certe condizioni. Tuttavia, i lavoratori migranti beneficiano di condizioni migliori rispetto ai cittadini non attivi.

Infatti, il principio di libera circolazione dei lavoratori dà ai cittadini europei il diritto di lavorare in un altro paese dell’UE (articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’UE - TFUE). Taluni paesi possono tuttavia richiedere l’iscrizione se il periodo di impiego supera i tre mesi, ma nessun’altra condizione di soggiorno.

I lavoratori autonomi (articolo 49 del TFUE) e i lavoratori distaccati nell’ambito della prestazione di servizi sono sottoposti ad altre disposizioni.

I lavoratori migranti sono quelli che hanno:

  • una retribuzione, compresi i redditi limitati o i vantaggi in natura. È esclusa da questa definizione solamente l’attività di volontariato;
  • una relazione di subordinazione, che caratterizza le attività salariate (ovvero il datore di lavoro determina la scelta dell’attività, la retribuzione, le condizioni di lavoro, ecc.);
  • un lavoro reale ed effettivo, perché l’attività non dev’essere marginale o accessoria. Tuttavia, il lavoro a tempo parziale, gli stage e talune formazioni sono riconosciute;
  • un collegamento transfrontaliero, vale a dire che il lavoratore deve risiedere o lavorare in un paese dell’UE diverso dal suo paese di origine.

Altre categorie di persone possono beneficiare della libertà di circolazione dei lavoratori, oltre il periodo di soggiorno di tre mesi:

  • i familiari di un lavoratore migrante, di qualsiasi nazionalità. Essi hanno accesso ai vantaggi sociali del paese ospitante;
  • le persone che conservano lo status di lavoratori, anche se non lavorano più nel paese ospitante (in caso di incapacità temporanea, di disoccupazione involontaria, ecc.);
  • le persone in cerca di impiego, se possono dimostrare di essere alla ricerca attiva di un posto di lavoro.

Accesso all’impiego

I lavoratori migranti devono poter esercitare la loro attività professionale alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali. Essi non possono quindi essere discriminati per quanto riguarda:

  • l’esercizio di una professione regolamentata, perché possono fare domanda per il riconoscimento della propria qualifica professionale o della loro formazione;
  • le conoscenze linguistiche, che dovranno essere ragionevoli e necessarie per il lavoro in questione;
  • l’accesso alla pubblica amministrazione, esclusi i posti di lavoro che prevedono la partecipazione nell’esercizio di poteri attribuiti per diritto pubblico;
  • la libera circolazione di sportivi professionisti e semi-professionisti.

Le persone in cerca di lavoro hanno accesso ai servizi pubblici per l’impiego e alle prestazioni di assistenza finanziaria volte a facilitare l’accesso all’impiego nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.

Parità di trattamento dei lavoratori

È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le condizioni di lavoro.

I lavoratori migranti sono assimilati ai lavoratori nazionali:

  • sono soggetti alle leggi e ai contratti collettivi dello Stato membro ospitante;
  • beneficiano degli stessi vantaggi sociali legati alla loro qualità di residente o lavoratore, a partire dal primo giorno di attività;
  • non possono essere discriminati a livello fiscale a causa della loro nazionalità o della loro condizione di lavoratore migrante.

Rafforzare i diritti dei cittadini dell’Unione europea

A seguito della pubblicazione della comunicazione della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato, nell’aprile 2014, la direttiva 2014/54/UE sulle misure destinate ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel contesto della libertà di movimento degli stessi.

In sostanza, l’obiettivo della direttiva consiste nel:

  • garantire un ricorso giuridico appropriato su scala nazionale per i lavori che migrano verso l’UE quando ritengono di essere vittime di discriminazione sulla base della loro nazionalità;
  • offrire alle associazioni, organizzazioni e ad altre persone giuridiche la possibilità di ricorrere a procedimenti giudiziari o amministrativi per conto o a favore di lavoratori in viaggio nell’UE i cui diritti sono stati violati;
  • fornire informazioni migliori ai lavoratori che desiderano esercitare il proprio diritto alla libertà di movimento e ai datori di lavoro pubblici o privati in questo ambito;
  • favorire il dialogo con le organizzazioni non governative (ONG).

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle misure destinate ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel contesto della libertà di movimento degli stessi.

Ultima modifica: 04.06.2014

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