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EURES: la rete europea per l'occupazione e la mobilità dei lavoratori

EURES contribuisce alla realizzazione di un mercato del lavoro europeo accessibile a tutti attraverso lo scambio transnazionale, interregionale e transfrontaliero di offerte e di domande di lavoro, nonché tramite lo scambio di informazioni riguardanti le condizioni di vita e l'ottenimento di qualifiche.

ATTO

Decisione (CEE) n. 8/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro.

SINTESI

La Commissione mira a potenziare e a consolidare EURES come strumento fondamentale, tramite la messa in rete dei servizi per l'occupazione nell'ambito dello Spazio economico europeo e della Svizzera.

I membri e i partner di EURES sono:

Le attività dei membri e dei partner comprendono:

  • l'organizzazione di servizi di collocamento per chi cerca lavoro, ivi compresi servizi personalizzati, nonché servizi di messa in contatto di lavoratori e datori di lavoro e di assistenza per datori di lavoro che desiderino assumere personale in un altro paese europeo;
  • la diffusione di informazioni attualizzate riguardanti le condizioni di vita e di lavoro, nonché le tendenze del mercato del lavoro;
  • lo sviluppo della cooperazione fra i servizi del lavoro e i servizi sociali, le parti sociali e altri organismi interessati a livello degli Stati membri, delle regioni frontaliere e dei diversi settori di lavoro;
  • la sorveglianza e la valutazione degli ostacoli alla mobilità, ivi comprese le differenze di legislazione e di procedure amministrative, le eccedenze e le carenze di manodopera qualificata, nonché la sorveglianza e la valutazione dei flussi migratori.

I membri e i partner s'impegnano ad integrare le loro basi dati di offerte di lavoro in quella di EURES, nonché a:

  • fornire agli altri membri e partner della rete informazioni complete e attualizzate sulle offerte e sulle domande di lavoro, sul mercato del lavoro, sulle condizioni di vita e di lavoro, sugli ostacoli alla mobilità, nonché ogni altro apporto di informazioni necessarie per realizzare una rete europea. Inoltre, essi s'impegnano a proteggere i dati personali e a fornire le infrastrutture e i servizi necessari, come ad esempio i terminali informatici;
  • nominare e formare amministratori e consulenti EURES, nonché altri prestatori eventuali di servizi. Gli amministratori sono responsabili della dimensione europea dell'organizzazione - compresi il coordinamento e la realizzazione delle attività EURES - della realizzazione degli obiettivi, della diffusione di informazioni e della rappresentanza dell'organismo membro all'interno del gruppo di lavoro EURES. I consiglieri, dopo aver ricevuto un'adeguata formazione iniziale, forniscono un orientamento professionale in materia di collocamento e integrano i servizi di EURES nell'ambito delle rispettive organizzazioni;
  • valutare tutte le attività di EURES in termini quantitativi, qualitativi e d'impatto ed informarne l'Ufficio di coordinamento EURES.

Congiuntamente, i membri e i partner sviluppano le partnership di regioni transfrontaliere. Finalizzate alle stesse attività e agli stessi obiettivi, tali partnership sono gestite tramite una convenzione-quadro della durata minima di tre anni, che impegna i firmatari a fornire i servizi EURES agli altri membri. Le decisioni vengono adottate dal comitato di gestione al quale partecipano i rappresentanti dei membri della partnership.

Il coordinamento amministrativo è garantito dall’Ufficio europeo di coordinamento (ovvero «Ufficio di coordinamento EURES», gestito dalla Commissione europea, DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità. Quest’ultimo ha inoltre il compito di analizzare la mobilità in Europa, formulare un approccio generale e sorvegliare e valutare le attività di EURES.

Per quanto riguarda la pianificazione strategica, la Commissione consulta il gruppo strategico ad alto livello, composto dai capi dei membri della rete EURES e presieduto da un rappresentante della Commissione.

RIFERIMENTO

AttoData di entrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale

Decisione (CEE) n. 8/2003

10.1.2003

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GU L 5, 10.1.2003

Ultima modifica: 25.03.2011
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