Mezzi di ricorso: settori dei servizi di acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni
Un sistema comunitario di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dei servizi di acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni consente alle parti lese di tutelare i propri interessi.
ATTO
Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni [Vedere atti modificativi].
SINTESI
La direttiva mira a garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva 2004/17/CE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
La direttiva comporta tre elementi principali:
- l'adattamento ai settori dei servizi di acqua, energia, trasporti e servizi postali (detti «speciali») dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 89/665/CEE relativa ai mezzi di ricorso nazionali in materia di appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi aggiudicati dall'autorità aggiudicatrice;
- l'introduzione di una procedura di attestazione;
- la creazione di un meccanismo correttivo che rafforza i mezzi d'azione della Commissione in caso di infrazione chiara e manifesta.
La direttiva consente agli Stati membri di scegliere tra due alternative riguardo ai mezzi di ricorso, adottando misure che consentono:
- di intervenire direttamente nelle procedure di appalto sospendendole e annullando le decisioni illegittime;
- di influire indirettamente sull'operato degli enti aggiudicatori mediante sanzioni pecuniarie.
Nei due casi, si tratta di sanzionare le violazioni del diritto e di impedire che siano lesi gli interessi in causa. Indipendentemente dall'alternativa prescelta, la direttiva permette ai soggetti lesi di agire per il risarcimento dei danni.
Ricorso
la direttiva prevede che, nel caso in cui un appalto venga aggiudicato in violazione delle procedure, chiunque sia stato leso o rischi di subire un pregiudizio può presentare un ricorso efficace contro la decisione dell'autorità aggiudicatrice. A tale scopo, sono stati fissati i seguenti termini:
- almeno quindici giorni (o dieci se si utilizza un mezzo informatico) fra l'aggiudicazione dell'appalto e la conclusione del contratto;
- un massimo di quindici giorni (o dieci se si utilizza un mezzo informatico) fra la decisione dell'autorità aggiudicatrice e la presentazione del ricorso (l'imposizione di tale termine è tuttavia a discrezione dello Stato membro);
- trenta giorni fra la decisione di aggiudicazione dell'appalto e l'annullamento di tale decisione;
- non oltre sei mesi fra la conclusione del contratto e l'annullamento della decisione di aggiudicazione dell'appalto.
Attestazione
L'autorità aggiudicatrice può aggiudicare l'appalto senza preventiva pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; essa deve però pubblicare l'intenzione di aggiudicare l'appalto.
La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici.
Meccanismo correttivo
Se ritiene che una procedura di aggiudicazione di un appalto sia viziata da una violazione chiara e manifesta delle norme comunitarie, la Commissione può chiedere allo Stato membro di correggere la violazione invocando il ricorso e la mancanza di effetti di un contratto prima della sua conclusione.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 92/13/CEE |
1.1.1993 |
1.1.1993 |
GU L 76 del 23.3.1992 |
| Atto(i) modificativo(i) | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea |
1.1.1995 |
- |
GU C 241 del 29.8.1994 |
|
Direttiva 2006/97/CE del Consiglio |
20.11.2006 |
1.1.2007 |
GU L 363 del 20.12.2006 |
|
Direttiva 2007/66/CE |
9.1.2008 |
20.12.2009 |
GU L 335 del 20.12.2007 |
Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 92/13/CEE sono state integrate nel testo di base. La versione consolidata
ha unicamente valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni [GU L 199 del 9.8.1993].



