Fusioni delle società per azioni
La presente direttiva disciplina le fusioni tra società per azioni affinché le garanzie richieste alle società siano equivalenti in tutti gli Stati membri.
ATTO
Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
La presente direttiva mira a coordinare le legislazioni degli Stati membri in materia di fusioni di società per azioni al fine di proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.
Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva:
- alle società cooperative;
- alle società in via di incorporazione o di estinzione, oggetto di una procedura di fallimento, scioglimento o di un'altra procedura analoga.
Fusione mediante incorporazione e fusione mediante costituzione di una società nuova
Le fusioni mediante incorporazioni * o mediante costituzione di una società nuova * possono aver luogo se una o più società incorporate sono in liquidazione, ma a condizione che le società non abbiano ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.
Se gli organi di amministrazione o di direzione delle società decidono di procedere a una fusione, devono redigere per iscritto un progetto contenente in particolare:
- il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società;
- il rapporto di cambio delle azioni;
- le modalità di assegnazione delle azioni;
- i diritti accordati dalla società incorporante.
Gli organi d'amministrazione o di direzione delle società devono rendere pubblico il progetto di fusione almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale, secondo le modalità previste dalla direttiva relativa alla protezione degli interessi dei soci e dei terzi. Essi sono dispensati da quest'obbligo se il progetto è pubblicato nel sito web della società nel corso di tale periodo. Per essere valida, la fusione deve essere approvata dall'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.
Ogni fusione necessita dell'approvazione dell'assemblea generale di ciascuna delle società che si fondono. Tuttavia, uno Stato membro ha la possibilità di non presentare la fusione all'approvazione dell'assemblea generale se:
- la pubblicazione della fusione è stata fatta almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale;
- tutti gli azionisti della società incorporante hanno il diritto di prendere visione di determinati documenti (progetto di fusione, conti annuali, per esempio) almeno un mese prima della data dell'assemblea generale;
- uno o più azionisti della società incorporante che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto (non più del 5 %) hanno il diritto di ottenere la convocazione di un'assemblea generale che deve deliberare sulla fusione.
Gli azionisti hanno la possibilità, un mese prima della data dell'assemblea generale, di prendere visione dei documenti (a meno che non siano già stati pubblicati sul sito web), in particolare:
- il progetto di fusione;
- i conti annuali;
- le relazioni degli organi d'amministrazione.
Le società partecipanti alla fusione tutelano i diritti dei lavoratori conformemente alle disposizioni della direttiva sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese. Inoltre devono fornire ai creditori le garanzie sulla loro situazione finanziaria.
Successivamente a una fusione, si possono verificare i seguenti casi:
- trasferimento universale dell'intero patrimonio;
- gli azionisti della società incorporata diventano azionisti della società incorporante;
- la società incorporata si estingue.
Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità di una fusione, soprattutto se:
- la nullità deve essere dichiarata con sentenza;
- è possibile eliminare l’irregolarità suscettibile di provocare la nullità della fusione;
- la sentenza che dichiara la nullità della fusione non pregiudica la validità degli obblighi.
Incorporazione di una società in un'altra che possiede almeno il 90 % delle azioni della prima
Una o più società possono essere sciolte senza liquidazione e trasferire l'intero patrimonio ad un'altra società che sia titolare di tutte le loro azioni, e questo, secondo le disposizioni sopra menzionate. Tuttavia, gli Stati membri possono non applicare taluni requisiti.
La presente direttiva abroga la direttiva 78/855/CEE.
RIFERIMENTO
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
| Direttiva 2011/35/UE |
1.7.2011 |
- |
GU L 110, 29.4.2011 |



