Scissioni nazionali di società per azioni: sesta direttiva
La direttiva mira a disciplinare le scissioni tra società per azioni che dipendono dallo stesso Stato membro.
ATTO
Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni.
SINTESI
La direttiva stabilisce norme riguardanti la scissione mediante incorporazione *, la scissione mediante costituzione di nuove società * e la scissione soggetta al controllo dell'autorità giudiziaria *.
Scissione mediante incorporazione e scissione mediante costituzione di nuove società
Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla scissione redigono per iscritto un progetto di scissione. Il progetto deve contenere tra le altre cose il rapporto di cambio delle azioni e i diritti accordati dalle società beneficiarie ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni. Il progetto di scissione deve essere pubblicato secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale.
La scissione richiede almeno l'approvazione dell'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla scissione. Gli organi di direzione o di amministrazione della società scissa sono soggetti ad obblighi di informazione nei confronti dell'assemblea generale della società scissa nonché degli organi di direzione o di amministrazione delle società beneficiarie.
Sono previste severe garanzie a tutela degli azionisti e soprattutto dei creditori. Per questi ultimi, la principale garanzia consiste in una responsabilità solidale delle società beneficiarie nel caso in cui una di loro non riesca a ottemperare a un obbligo ad essa trasferito in ragione della scissione. D'altra parte, gli Stati membri possono prevedere la responsabilità solidale delle società beneficiarie per gli obblighi della società scissa.
Scissione soggetta al controllo dell'autorità giudiziaria
Qualora l'autorità giudiziaria ritenga che nessun pregiudizio potrà essere arrecato agli azionisti e ai creditori, essa può dispensare le società partecipanti alla scissione dall'applicazione di talune norme previste per la scissione mediante incorporazione e mediante costituzione di nuove società.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 1982/891/CEE |
22.12.1982 |
1.1.1986 |
GU L 378 del 31.12.1982 |
| Atto/i modificatore/i | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2007/63/CE |
7.12.2007 |
31.9.2008 |
GU L 300 del 17.11.2007 |
|
Direttiva 2009/109/CE |
22.10.2009 |
30.6.2011 |
GU L 259 del 2.10.2009 |
Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 1982/891/CEE sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata
ha unicamente un valore documentale.



