Costituzione della società per azioni, salvaguardia e modificazione del capitale sociale della stessa
La presente direttiva relativa al diritto delle società coordina le normative nazionali che disciplinano la costituzione delle società per azioni, i requisiti minimi di capitali propri, le distribuzioni agli azionisti, nonché gli aumenti e le riduzioni di capitale.
ATTO
Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa [Cfr atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
La presente direttiva stabilisce norme al fine di tutelare gli azionisti e i creditori delle società per azioni, attraverso il coordinamento delle norme nazionali relative alla costituzione delle suddette società, nonché alla salvaguardia, all’aumento e alla riduzione del loro capitale.
La direttiva fissa requisiti minimi in merito alle informazioni. Lo statuto o l’atto costitutivo della società per azioni devono contenere le seguenti indicazioni:
- il tipo e la denominazione della società;
- l’oggetto sociale;
- l’importo del capitale;
- le norme che stabiliscono le modalità di designazione delle persone incaricate, in particolare, della direzione, dell’amministrazione e della vigilanza della società;
- l’eventuale durata della società.
Nello statuto, nell’atto costitutivo o in un documento a parte, devono essere rese note altre informazioni, tra cui:
- la sede sociale;
- il valore, il numero e la forma delle azioni sottoscritte;
- l’importo del capitale sottoscritto;
- l’identità dei firmatari dell’atto costitutivo o dello statuto.
Inoltre, la direttiva fissa i regimi applicabili:
- all’importo minimo di capitale;
- all’emissione e all’acquisizione di azioni;
- alla distribuzione di dividendi;
- ai contributi finanziari concessi dalle società per l’acquisizione delle loro azioni;
- agli aumenti e alle riduzioni di capitale;
- allo scioglimento delle società per azioni.
Nell’ambito di tali aumenti o riduzioni di capitale, la direttiva si propone in particolare di garantire che le normative degli Stati membri assicurino il rispetto dei principi atti a salvaguardare la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche e la protezione dei creditori.
La presente direttiva limita la possibilità per una società per azioni di acquisire azioni proprie. Per evitare malversazioni, la direttiva 92/101/CEE estende tale norma a tutte le società di capitali che rientrano nella direttiva 68/151/CEE in cui una società dispone indirettamente della maggioranza dei voti o su cui può esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante, anche quando tale altra società è soggetta al diritto di un paese terzo e purché abbia una forma giuridica paragonabile.
Contesto
Questa direttiva si inserisce nel processo di armonizzazione del diritto delle società e delle norme di governo societario nella Comunità, condizione essenziale alla realizzazione del mercato interno.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 77/91/CEE |
16.12.1976 |
17.12.1978 17.12.1979 17.12.1980 |
GU L 26, 31.1.1977 |
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 92/101/CEE |
4.12.1992 |
1.1.1994 |
GU L 347, 28.11.1992 |
|
Direttiva 2006/68/CE |
15.10.2006 |
15.4.2008 |
GU L 264, 25.9.2006 |
|
Direttiva 2009/109/CE |
2.10.2009 |
30.6.2011 |
GU L 259, 2.10.2009 |
Le modifiche e correzioni successive della direttiva 77/91/CEE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha solo valore documentale.



