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I parlamenti nazionali

INTRODUZIONE

Dal 1989, i deputati dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo si riuniscono semestralmente in seno ad una Conferenza delle commissioni per gli affari europei (COSAC), essenzialmente allo scopo di scambiare informazioni.

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Maastricht, le competenze delle istituzioni europee sono state estese a settori tradizionalmente di competenza nazionale quali la giustizia e gli affari interni. Per questo motivo è importante che i parlamenti nazionali ricevano in tempi rapidi la migliore informazione possibile in modo da poter intervenire essi stessi (e attraverso loro anche i cittadini dell'Unione europea) direttamente e incisivamente nel processo decisionale comunitario e, quindi, per poter esercitare un miglior controllo sui rappresentanti del loro Stato in seno al Consiglio.

Vista la diversità delle situazioni nazionali, gli Stati membri hanno sentito il bisogno di definire dei principi comuni riguardo all'informazione fornita ai parlamenti nazionali. A questo scopo, è stato allegato ai trattati costitutivi un protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali.

Se è vero che il controllo che i parlamenti esercitano sui rispettivi governi nazionali avviene nei modi previsti dalle rispettive costituzioni, si è comunque ritenuto importante incoraggiare la partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e potenziarne l'idoneità ad esprimere il loro punto di vista sulle questioni che possono richiamare il loro interesse.

L'INFORMAZIONE AI PARLAMENTI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI

Esiste un elenco preciso dei documenti comunitari che debbono obbligatoriamente essere inviati ai parlamentari nazionali:

  • i libri bianchi;
  • i libri verdi;
  • le comunicazioni;
  • le proposte legislative.

Nel corso del procedimento di formazione di un atto legislativo comunitario o di un provvedimento a norma del titolo VI del TUE (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), devono intercorrere come minimo sei settimane fra la data in cui una proposta di atto o di provvedimento è messa a disposizione del Parlamento europe e del Consiglio dalla Commissione e la data in cui tale proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio. In questo modo, i parlamenti nazionali dispongono di un tempo sufficiente per discutere eventualmente di questa proposta, in particolare con i loro governi rispettivi.

LA CONFERENZA DELLE COMMISSIONI PER GLI AFFARI EUROPEI (COSAC)

Il nuovo protocollo riconosce inoltre il ruolo della COSAC, la quale può sottoporre all'attenzione delle istituzioni dell'Unione i contributi che ritiene utili, in particolare progetti di provvedimenti che i rappresentanti dei governi degli Stati membri possono decidere di comune accordo di trasmetterle in considerazione della materia trattata.

In particolare, la COSAC può esaminare ogni proposta d'atto legislativo concernente l'istituzione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (che potrebbe incidere direttamente sui diritti e sulle libertà dei singoli). Le sue osservazioni sono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

La COSAC può anche inviare a queste tre istituzioni i contributi che ritiene utili sulle attività legislative dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di sussidiarietà, lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nonché questioni relative ai diritti fondamentali.

I parlamenti nazionali assumeranno quindi una funzione più incisiva nei processi decisionali e potranno dare un contributo proprio alla formazione degli atti legislativi dell'Unione europea.

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