Il Mediatore europeo
Dal 1995 il Mediatore europeo indaga per i cittadini europei sui presunti casi di cattiva amministrazione delle istituzioni o degli organi dell'Unione europea (UE): Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo. La decisione del Parlamento europeo definisce lo statuto del Mediatore europeo e le condizioni per l'esercizio delle sue funzioni.
ATTO
Decisione del Parlamento europeo 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore [Cfr atti modificativi].
SINTESI
La decisione del Parlamento europeo definisce lo statuto del Mediatore europeo e le condizioni per l'esercizio delle sue funzioni.
Combattere i casi di cattiva amministrazione
L'obiettivo principale del Mediatore europeo è quello di combattere i casi di cattiva amministrazione delle istituzioni e degli organi comunitari . A tal fine, tali organi e istituzioni hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede nonché di indicare se queste informazioni sono riservate. Qualora si tratti di informazioni riservate, l'accesso alle informazioni è regolato dalle norme di sicurezza dell'organo o dell'istituzione in questione, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Anche gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire informazioni al Mediatore. Tuttavia, se tali informazioni sono soggette a disposizioni legislative in materia di segreto professionale, il Mediatore è tenuto a non divulgarne il contenuto. Il Mediatore, qualora non ottenga l'assistenza richiesta, ne informa il Parlamento europeo, il quale prende le iniziative del caso.
Il Mediatore può agire di propria iniziativa o a seguito di una denuncia. Il ricorrente può presentare denuncia al Mediatore tramite un membro del Parlamento europeo, ma ciò non è obbligatorio.
Sono esclusi dalla competenza del Mediatore europeo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Inoltre, il Mediatore non è competente per i casi di cattiva amministrazione imputabili alle amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri. Il Mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo.
Presentare una denuncia al Mediatore europeo
Le persone che intendono presentare una denuncia al Mediatore europeo devono rispettare le seguenti condizioni di ricevibilità:
- autore della denuncia. Qualsiasi cittadino europeo o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può presentare denuncia. Non è necessario che il ricorrente sia interessato direttamente dal caso di cattiva amministrazione;
- oggetto della denuncia. La denuncia può riguardare esclusivamente un caso di cattiva amministrazione delle istituzioni o degli organi comunitari. Per "cattiva amministrazione" si intende ad esempio l'abuso di potere, le irregolarità amministrative, la discriminazione, ecc.;
- termini. La denuncia di un caso di cattiva amministrazione deve essere presentata entro due anni dalla data in cui il cittadino è venuto a conoscenza dei fatti. Occorre tener presente che le denunce presentate al Mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi;
- esaurimento delle vie di ricorso. Prima di presentare la denuncia, il ricorrente deve avviare le idonee procedure amministrative presso le istituzioni interessate.
Se dopo le indagini iniziali il Mediatore ritiene che una denuncia sia ricevibile, egli ne informa l'istituzione interessata chiedendole di trasmettergli un parere circostanziato entro tre mesi. Successivamente, il Mediatore invia una relazione con le eventuali raccomandazioni al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. I risultati delle indagini del Mediatore, le eventuali raccomandazioni nonché il parere dell'istituzione interessata vengono quindi inviati al ricorrente che può presentare le sue eventuali osservazioni entro un mese.
Qualora il Mediatore venga a conoscenza di fatti aventi rilevanza penale, li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti, all'istituzione comunitaria responsabile della lotta antifrode o all'istituzione comunitaria da cui dipende il funzionario o l'agente interessato.
Il Mediatore può, in talune circostanze, cooperare con simili autorità nazionali qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti delle persone che sporgono denuncia. Allo stesso modo, il Mediatore può anche cooperare con le istituzioni nazionali responsabili della tutela e della promozione dei diritti fondamentali.
Nomina del Mediatore europeo
Il Mediatore europeo è nominato dal Parlamento europeo per la durata della legislatura, ossia cinque anni e il suo mandato è rinnovabile. Egli è scelto tra i cittadini dell'Unione che hanno pieno possesso dei diritti civili e politici e che offrano piena garanzia di indipendenza. La persona prescelta deve soddisfare le condizioni per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o possedere una comprovata competenza per l'assolvimento delle funzioni di Mediatore.
Il Mediatore agisce nella massima indipendenza e non accetta istruzioni da alcun governo o organismo. Per tutto il periodo del suo mandato non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un'attività professionale, retribuita o non retribuita. Il Mediatore è assistito da una segreteria.
Il Mediatore che non soddisfi più le condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, su richiesta del Parlamento europeo.
Origine del Mediatore
Il Mediatore europeo è stato istituito dal trattato sull'Unione europea (TUE, 1992).
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
| Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom | 4.5.1994 | - | GU L 113 del 4.5.1994 |
| Atto(i) modificatore(i) | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
| Decisione 2002/262/CE, CECA, Euratom | 9.4.2002 applicabile a decorrere dal: 1.1.2000 |
- | GU L 92 del 9.4.2002 |
| Decisione 2008/587/CE, Euratom | 31.7.2008 | GU L 189 del 17.7.2008 |
Vedi anche
Per informazioni complementari, consultare i seguenti siti Internet:
- sito del Mediatore europeo;
- formulario di denuncia;
- come contattare un membro del Parlamento europeo?
- codice europeo di buona condotta amministrativa;
- combattere la cattiva amministrazione a livello nazionale: i mediatori nazionali.



