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Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo

I partiti politici a livello europeo possono beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Essi devono essere rappresentati in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali, rispettare nel loro programma politico e nelle loro azioni i principi sui quali l'Unione è fondata, come ad esempio lo Stato di diritto, e partecipare alle elezioni al Parlamento europeo.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo [cfr.atti modificatori].

SINTESI

Il regolamento stabilisce regole relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

Domanda di finanziamento

Un partito politico a livello europeo può presentare ogni anno una domanda di finanziamento al Parlamento europeo. Il regolamento considera «alleanza politica» un'associazione di cittadini che persegue obiettivi politici, costituita e riconosciuta secondo le regole nazionali di almeno uno Stato membro.

Per poter essere definito «partito politico a livello europeo», un partito deve:

  • avere personalità giuridica nello Stato membro ove ha la sua sede;
  • essere rappresentato in almeno un quarto degli Stati membri da membri del Parlamento europeo (o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali) ovvero aver raccolto (parimenti in un quarto dei paesi) almeno il 3% dei voti espressi in ciascuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
  • rispettare, segnatamente nel programma e nelle azioni, i principi sui quali l'Unione europea è fondata; vale a dire: la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, nonché lo Stato di diritto;
  • aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o aver espresso l'intenzione di parteciparvi.

Il Parlamento europeo controlla che i partiti a livello europeo continuino a rispettare i criteri suindicati. Se uno di questi non viene più rispettato, il partito perde la qualità di « partito politico a livello europeo » e pertanto viene escluso dal finanziamento in base a quanto prevede il presente regolamento.

Le fondazioni politiche affiliate a un partito politico a livello europeo possono parimenti presentare una domanda di finanziamento attraverso tale partito. Il regolamento, con la nozione di «fondazione politica a livello europeo», si riferisce a un’entità (ovvero a una rete di entità) avente personalità giuridica in uno degli Stati membri dell'UE, affiliata a un partito politico a livello europeo. Le fondazioni politiche a livello europeo hanno compiti di osservazione, analisi, comunicazione e contributo al dibattito, segnatamente in vista delle elezioni europee. Le regole finanziarie applicabili alle fondazioni sono identiche a quelle che si applicano ai partiti.

La domanda di finanziamento dev'essere corredata da documenti attestanti che si tratta di un partito politico a livello europeo, dal programma politico del partito e da uno statuto indicante segnatamente gli organi responsabili della gestione politica e finanziaria, nonché le persone fisiche aventi la rappresentanza legale in ciascuno degli Stati membri interessati. Ogni modifica successiva dei documenti summenzionati deve essere notificata al Parlamento europeo entro due mesi. In mancanza di tale notifica, il finanziamento viene sospeso. Dopo il ricevimento di una domanda di finanziamento, il Parlamento europeo prende una decisione in merito entro tre mesi.

Provenienza del finanziamento, ripartizione e obblighi

I partiti politici a livello europeo vengono finanziati attraverso il bilancio generale dell'Unione europea. Tale bilancio non può essere utilizzato per il finanziamento di altri partiti politici e segnatamente per il finanziamento dei partiti politici nazionali. Questi ultimi restano regolamentati dalle normative nazionali. Parimenti, gli stanziamenti previsti per le fondazioni europee non possono finanziare partiti politici o candidati a livello nazionale o europeo, né fondazioni a livello nazionale. Gli stanziamenti provenienti dal bilancio comunitario possono essere utilizzati unicamente per spese direttamente connesse agli obiettivi previsti dal programma politico del partito da finanziare. Essi possono peraltro finanziare le campagne delle elezioni al Parlamento europeo. Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni a livello europeo vengono decisi nel quadro della procedura annuale di bilancio.

Il bilancio di un partito politico, o di una fondazione politica a livello europeo, deve comprendere almeno 15% di fonti di finanziamento diverse dal finanziamento tramite il bilancio comunitario.

Il bilancio disponibile per i partiti viene ripartito ogni anno nel modo seguente: 15% viene ripartito in parti uguali fra i partiti la cui domanda sia stata valutata positivamente; 85% viene ripartito fra quelli che hanno deputati eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di eletti.

Il regolamento prevede alcuni obblighi connessi al finanziamento. In particolare, il partito o la fondazione che beneficia di un finanziamento deve:

  • pubblicare ogni anno le sue entrate e le sue uscite e redigere una dichiarazione relativa al suo attivo e al suo passivo;
  • dichiarare le sue fonti di finanziamento presentando un elenco indicante i donatori e le donazioni ricevute superiori a 500 euro;
  • rifiutare donazioni anonime, quelle superiori a 12 000 euro l'anno per donatore, le donazioni provenienti da bilanci di gruppi politici del Parlamento europeo, le donazioni provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono esercitare un'influenza dominante in termini di proprietà o di partecipazione finanziaria, nonché le donazioni di un’autorità pubblica di un paese terzo.

Per contro sono ammesse le contribuzioni dei partiti politici nazionali membri di un partito politico a livello europeo. Del pari, sono ammesse le contribuzioni di fondazioni politiche nazionali membri di una fondazione politica a livello europeo. Queste non possono peraltro superare il 40% del bilancio annuale del partito o della fondazione politica a livello europeo. Le fondazioni non possono infine ricevere contribuzioni provenienti da fondi che un partito europeo ha ottenuto dal bilancio generale dell’UE, così come previsto dal presente regolamento.

Contesto

Il bilancio destinato ai partiti politici a livello europeo ammonta a 10,4 milioni di euro per il 2007. Dieci sono i partiti che beneficiano di un finanziamento.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2004/2003 [adozione : codecisione COD/2003/0039]

15.2.2004

-

GU L 297 del 15.11.2003

Atto modificatore)

Entrata in vigore

Termine di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1524/2007 [adozione : codecisione COD/2007/0130]

27.12.2007

-

GU L 343 del 27.12.2007

ATTI COLLEGATI

Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo [Gazzetta ufficiale C 252/1 del 3.10.2008] . Questa decisione si applica ai partiti politici a livello europeo nonché alle fondazioni politiche a livello europeo.

All’inizio di ogni legislatura l’Ufficio di presidenza adotta un quadro finanziario indicativo pluriennale. Ogni organizzazione che desidera beneficiare di una sovvenzione a titolo del bilancio generale dell’Unione europea deve presentare la sua domanda per iscritto al presidente del Parlamento europeo entro il 1° novembre precedente l’esercizio di bilancio per il quale richiede la sovvenzione. Per la domanda di sovvenzione occorre compilare un modulo (allegato 1 della presente regolamentazione). La sovvenzione sarà versata a titolo di prefinanziamento ai beneficiari in un’unica rata pari all’80% del massimale della sovvenzione. In nessun caso l’importo totale versato dal Parlamento al beneficiario può superare l’85% delle spese reali ammissibili.

Ove necessario, l’Ufficio di presidenza può altresì decidere di sospendere i pagamenti e di ridurre la sovvenzione.

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 [Gazzetta ufficiale C 292 E dell'1.12.2006]. Il 23 marzo del 2006, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul funzionamento del presente regolamento. In tale risoluzione, il Parlamento tiene conto dell'esperienza pratica acquisita dall'entrata in vigore del regolamento e propone alcuni miglioramenti come il versamento degli stanziamenti in maniera più adatta al sistema di lavoro dei beneficiari, ovvero l'anticipo del termine di presentazione di relazioni finali dei partiti, al fine di garantire uno svolgimento efficace dell'azione di finanziamento.

Decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo [Gazzetta ufficiale C 150 del 28.6.2006]. Questa decisione precisa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003. Essa prevede fra l'altro un formulario da utilizzare per le domande di sovvenzionamento (allegato I). Queste ultime devono essere presentate entro il 15 novembre precedente l'esercizio di bilancio per il quale viene richiesta la sovvenzione.

Ultima modifica: 04.03.2009

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