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Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) — regolamentazione dell’Unione europea riguardo alle sostanze chimiche

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) fornisce un quadro giuridico completo per le sostanze chimiche fabbricate e utilizzate in Europa. La responsabilità di garantire la sicurezza delle sostanze chimiche prodotte, importate, vendute e usate nell’Unione europea (Unione) passa dalle autorità pubbliche alle industrie. Il regolamento, inoltre:

  • promuove metodi alternativi alla sperimentazione animale;
  • istituisce un mercato unico delle sostanze chimiche;
  • mira a promuovere l’innovazione e la competitività nel settore;
  • istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

PUNTI CHIAVE

  • La normativa si applica a tutte le sostanze chimiche: fabbricate, importate, vendute, usate in quanto tali o all’interno di miscele e prodotti. Molte di queste sostanze si possono trovare nella vita quotidiana, ad esempio all’interno di vernici, prodotti per la pulizia o apparecchiature elettriche.
  • Le aziende devono registrare in una banca dati centrale tutte le sostanze chimiche che fabbricano o importano in quantità uguale o superiore a una tonnellata all’anno. L’ECHA deve controllare le informazioni riportate nelle registrazioni.
  • Le aziende devono individuare e gestire eventuali rischi legati alle sostanze che fabbricano e commercializzano nell’Unione. Devono dimostrare come usare i loro prodotti in sicurezza e informare gli utenti di eventuali misure di gestione del rischio da assumere per garantire un uso sicuro lungo tutta la catena d’approvvigionamento.
  • Le autorità nazionali possono limitare la fabbricazione o l’uso di determinate sostanze qualora ritengano che i rischi non siano gestiti adeguatamente.
  • La normativa mira a sostituire le sostanze più pericolose con alternative più sicure, qualora siano disponibili.
  • La normativa non si applica a determinati gruppi di sostanze (ad esempio quelle radioattive o assoggettate a controllo doganale) o ai rifiuti, poiché rientrano già nel campo di applicazione di altre normative.

Nel 2013, la Commissione europea ha valutato i primi cinque anni di applicazione del regolamento REACH e ha concluso che non era necessaria alcuna revisione importante. Il secondo riesame di REACH (valutazione refit di REACH) è stato effettuato nel 2018 e ha rivelato la necessità di riesaminare alcuni elementi della normativa. La strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità, pubblicata nell’ottobre 2020, ha annunciato la necessità di una revisione mirata del REACH (si veda la comunicazione).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o giugno 2007.

CONTESTO

L’industria chimica è uno dei più grandi settori manifatturieri dell’Unione e svolge un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e nella competitività generale dell’economia. L’Unione ha attuato delle normative che consentono all’industria chimica (e, più in generale, all’industria manifatturiera che usa sostanze chimiche) di svilupparsi e innovare, garantendo allo stesso tempo che i propri prodotti siano sicuri per le persone e per l’ambiente.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 1907/2006 e ai suoi allegati sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 1o agosto 2008, recante norme sull’organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 206 del 2.8.2008, pag. 5).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 10).

Ultimo aggiornamento: 17.12.2022

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