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Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento di procedura della Corte di Giustizia

QUAL È LO SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO?

  • Esso fissa le disposizioni necessarie al fine di applicare e completare lo statuto della Corte di giustizia riportato nel protocollo n. 3 allegato ai trattati.
  • Queste nuove norme sono volte a rendere le procedure della Corte più semplici e leggibili ai cittadini e agli organi giurisdizionali nazionali, nonché a tener maggiormente conto dell'evoluzione del contenzioso della Corte.

PUNTI CHIAVE

La Corte di giustizia è uno dei due organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea, l'istituzione giurisdizionale dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA). Il secondo organo è il Tribunale. Il loro compito consiste nell'assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione dei trattati, controllando in particolare la legalità degli atti dell'Unione.

Organizzazione della Corte

La Corte è organizzata nel seguente modo:

  • Composizione della Corte: la Corte è composta da 28 giudici e 11 avvocati generali, nominati per sei anni. Gli avvocati generali hanno l'incarico di assistere la Corte e di presentare pareri giuridici. I giudici eleggono il presidente della Corte e il vicepresidente per un mandato di tre anni. Il presidente ha l'incarico di rappresentare la Corte e di dirigerne i lavori; il vicepresidente lo assiste nelle sue funzioni.
  • Costituzione delle sezioni e designazione dei giudici relatori: la Corte costituisce al suo interno sezioni di cinque giudici, il cui presidente è eletto per tre anni, e sezioni di tre giudici, il cui presidente è eletto per un anno. Per trattare una causa, il presidente della Corte designa un giudice relatore, mentre il primo avvocato generale designa un avvocato generale. Se necessario, la Corte può integrarsi con relatori aggiunti.
  • Ruolo del cancelliere: La Corte nomina un cancelliere per un periodo di sei anni. Ha l'incarico di ricevere, trasmettere e conservare tutti i documenti ed è responsabile degli archivi. Inoltre, assiste i membri della Corte e provvede alle sue pubblicazioni. Infine, sotto l'autorità del presidente della Corte, dirige i servizi.
  • Funzionamento della Corte le cause sono attribuite alla seduta plenaria, alla grande sezione o a una sezione di cinque o tre giudici. Il numero dei giudici che si occupa del caso dipende dalla sua rilevanza e complessità. Nella maggior parte dei casi sono 5 giudici ed è piuttosto raro che tutta la Corte si occupi del caso. È possibile che più cause siano decise congiuntamente da un medesimo collegio giudicante. Le deliberazioni della Corte devono restare segrete.
  • Regime linguistico: a ciascuna causa viene attribuita una lingua processuale. Nei ricorsi diretti, il ricorrente ne sceglie una tra le ventiquattro lingue ufficiali dell'Unione. Nei procedimenti pregiudiziali, la lingua processuale è quella del giudice nazionale.

Caratteristiche della procedura

La procedura dinanzi alla Corte implica normalmente le seguenti fasi:

  • La procedura scritta: Si tratta di uno scambio di memorie tra le parti. Tali memorie devono avere un contenuto ben determinato. Dopo la chiusura della procedura, il giudice relatore presenta un rapporto preliminare in sede di riunione generale della Corte.
  • I mezzi istruttori: la Corte ha la possibilità di determinare mezzi istruttori quali la comparizione delle parti, la richiesta di informazioni e di documenti, la prova testimoniale, la perizia o il sopralluogo. A ogni udienza istruttoria verrà redatto un verbale.
  • Dopo l'istruttoria si svolge eventualmente la procedura oraleIn tal caso, il presidente apre e dirige la discussione. La procedura orale può svolgersi a porte chiuse.
  • Le conclusioni dell'avvocato generale: in circa la metà dei casi l'avvocato generale presenta le sue conclusioni. Se il caso non solleva nuove questioni di diritto, la Corte può decidere che non è necessaria una conclusione.
  • La decisione finale: la Corte si esprime tramite sentenza o ordinanza. Solo la sentenza viene pronunciata in udienza pubblica. Le sentenze e le ordinanze contengono diverse informazioni, ad esempio il riepilogo dei fatti o le motivazioni. Una copia viene quindi consegnata a ciascuna parte. Le sentenze e le ordinanze sono disponibili sul sito Internet della Corte.

Il regolamento prevede anche disposizioni particolari riguardanti i diversi procedimenti dinanzi alla Corte:

  • procedimento pregiudiziale;
  • ricorsi diretti;
  • impugnazioni delle decisioni del Tribunale, riesame delle decisioni del Tribunale,
  • pareri;
  • altri procedimenti particolari.

Rinvii pregiudiziali

Le giurisdizioni nazionali possono presentare un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte per proporre una questione di validità o l’interpretazione del diritto dell'Unione. Nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, possono essere presentate osservazioni, in particolare da parte di:

  • le parti del procedimento;
  • i paesi dell'UE;
  • la Commissione europea;
  • l’istituzione che ha adottato l'atto di cui viene contestata la validità.

Impugnazione delle decisioni del Tribunale

È possibile impugnare una decisione del Tribunale. In tal caso, occorre depositare una richiesta presso la cancelleria, contenente in particolare i motivi e gli argomenti giuridici invocati. La richiesta deve essere finalizzata all'annullamento totale o parziale della decisione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO DI PROCEDURA?

Il regolamento è in vigore dal 1o novembre 2012.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento di procedura della Corte di giustizia (GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1-42)

Modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 65)

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016 che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1-12)

Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14-17)

Ultimo aggiornamento: 11.08.2016

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