Le competenze di esecuzione della Commissione
Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi relativi alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Quando adotta atti di esecuzione, la Commissione lavora quindi in stretta collaborazione con i comitati formati da rappresentanti degli Stati membri.
ATTO
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
SINTESI
Le competenze di esecuzione permettono alla Commissione di adottare le misure di attuazione di un atto giuridico europeo. La Commissione dispone di competenze di esecuzione solamente se sono previste dall’atto giuridico di base, non si tratta dunque di una competenza generale. Inoltre, l’esercizio di tali competenze è rigidamente inquadrato per permettere agli Stati membri di restare associati all’elaborazione degli atti di esecuzione.
Quindi, il presente regolamento definisce le regole relative al controllo dell’esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione. Tale controllo avviene attraverso le procedure di comitatologia: la Commissione deve presentare tutti i progetti di atto di esecuzione a comitati formati da rappresentanti degli Stati membri.
I comitati
Esistono circa trecento comitati che coprono la quasi totalità delle competenze dell’Unione. Tali comitati sono formati da rappresentanti degli Stati membri, esperti scientifici o rappresentanti dei settori economici e professionali. Sono presieduti da un rappresentante della Commissione, il quale non prende parte alla votazione quando il comitato esprime un parere su un progetto di atto di esecuzione.
Il ruolo dei comitati è assistere la Commissione nell’elaborazione degli atti di esecuzione. Per tanto la Commissione li consulta ogni qualvolta si appresta ad adottare un atto di esecuzione. A seconda della procedura intrapresa, il parere favorevole del comitato può essere facoltativo o obbligatorio. In tutti i casi, comunque, i comitati costituiscono un ambito di discussione tra la Commissione e le amministrazioni nazionali degli Stati membri e si cerca sempre di trovare la soluzione più soddisfacente.
Le procedure di adozione degli atti di esecuzione
In seno ai comitati esistono due tipi di procedure: la procedura d’esame e la procedura consultiva. La scelta della procedura è prevista nell’atto di base che conferisce alla Commissione le competenze di esecuzione.
Nell’ambito della procedura d’esame, la Commissione può adottare un atto di esecuzione solamente se il comitato esprime parere positivo. In caso di parere negativo, la Commissione può proporre entro due mesi una versione modificata del progetto di atto, oppure può rivolgersi al comitato di appello. In tale caso, affinché il progetto di atto sia adottato, occorre il parere positivo del comitato di appello.
A livello generale, la procedura d’esame si applica per l’adozione di atti di esecuzione:
- di portata generale;
- riguardanti programmi con implicazioni sostanziali;
- riguardanti la politica agricola comune e la politica comune della pesca;
- riguardanti l’ambiente, la sicurezza, o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;
- riguardanti la politica commerciale comune e
- riguardanti la fiscalità.
La procedura consultiva si applica in genere in tutti gli altri casi. Nell’ambito di tale procedure, la Commissione decide in merito all’adozione dell’atto, tenendo nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al comitato.
Adozione di atti di esecuzione in casi eccezionali
Eccezionalmente, la Commissione può adottare un atto di esecuzione anche in caso di parere negativo di un comitato, se tale atto è necessario per evitare il verificarsi di:
- crisi significative dei mercati nel settore dell’agricoltura;
- un rischio agli interessi finanziari dell’Unione.
In tale caso, la Commissione presenta l’atto di esecuzione al comitato di appello immediatamente dopo l’adozione. Se il comitato di appello esprime parere negativo, l’atto di esecuzione è abrogato.
Adozione di atti di esecuzione immediatamente applicabili
Per motivi di urgenza, un atto giuridico di base può dare effetto immediato alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione. In tal modo, la Commissione può adottare atti di esecuzione senza dover consultare il comitato competente.
La durata di tali atti non può essere superiore a sei mesi. Inoltre, l’atto deve essere presentato al comitato di appello al massimo quattordici giorni dopo l’adozione. Se il comitato di appello esprime parere negativo, l’atto di esecuzione è abrogato.
Contesto
La base giuridica delle competenze di esecuzione è disciplinata dall’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale articolo attribuisce le competenze di esecuzione in linea di principio agli Stati membri, i quali infatti, sono tenuti ad applicare la legislazione europea nel loro diritto interno attraverso le amministrazioni nazionali.
Ciò nonostante, esistono casi in cui è necessaria un’applicazione uniforme del diritto europeo, per evitare, ad esempio, qualsiasi tipo di discriminazione o distorsione della concorrenza. Di conseguenza, l’articolo 291 del TFUE permette alla Commissione di adottare le misure di esecuzione di un atto giuridico europeo. In tal caso, l’atto giuridico di base deve conferire in modo esplicito alla Commissione le competenze di esecuzione.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Regolamento (UE) n. 182/2011 |
1.3.2011 |
- |
GU L 182, 28.2.2011 |
Il presente documento di sintesi, diffuso a titolo informativo, non è inteso a interpretare né sostituire il documento di riferimento, che costituisce l'unica base giuridica vincolante.



