Roaming sulle reti mobili pubbliche
Il presente regolamento istituisce un meccanismo comune per abbassare i costi di utilizzo dei telefoni cellulari. Esso è volto a diminuire il costo per l'utilizzo dei telefoni cellulari all'estero (tariffe di "roaming internazionale * ") grazie all’introduzione di un’eurotariffa. I cittadini europei che si spostano all’interno dell’Unione europea (UE) possono beneficiare di servizi mobili (chiamate, SMS e internet mobile) a un prezzo più abbordabile e più trasparente.
ATTO
Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE.
SINTESI
Al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, la Commissione europea auspica che le tariffe applicate ai consumatori per le chiamate, gli SMS e i servizi di trasmissione dati in roaming internazionale diminuiscano significativamente. Fino ad oggi la struttura del mercato e la natura transfrontaliera dei servizi forniti non hanno permesso alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) di risolvere il problema del livello elevato dei prezzi che li caratterizzano e hanno impedito al settore di autoregolamentarsi a vantaggio dei consumatori.
Istituzione di un meccanismo di limitazione delle tariffe
Dopo aver proceduto ad una consultazione in due fasi delle parti interessate sul roaming internazionale, la Commissione europea ha scelto di adottare il meccanismo del «mercato domestico europeo», in base al quale, quando effettuano una chiamata o inviano un SMS con il telefono cellulare in qualsiasi parte dell'Unione europea, i clienti devono beneficiare di condizioni simili a quelle di cui dispongono quando si trovano nel loro paese.
Tale obiettivo comporta la necessità di applicare massimali tariffari preventivi comuni a tutta la Comunità per l’utilizzo del telefono cellulare in un altro Stato membro, vale a dire di istituire un meccanismo che permetta di fissare le tariffe massime al minuto che gli operatori sono autorizzati a fatturarsi reciprocamente e, su tale base, di stabilire i massimali per i prezzi al dettaglio.
L’eurotariffa * consente di applicare questo meccanismo di massimali tariffari fissando dei limiti ai prezzi praticati dagli operatori di telefonia mobile sulle chiamate effettuate o ricevute in un altro Stato membro. Gli operatori saranno in tal modo tenuti ad attenersi ad un unico quadro normativo coerente e basato su criteri oggettivi. L'idea alla base di tale approccio è che i prezzi al dettaglio riflettano maggiormente i costi di fornitura del servizio che gli operatori devono sostenere, permettendo a questi ultimi di diversificare la loro offerta in un ambiente competitivo. Dal punto di vista dei consumatori, l’eurotariffa non è associata ad alcun abbonamento o costo fisso e può essere combinata con qualsiasi tariffa al dettaglio.
Il metodo attuato consiste in una regolamentazione combinata a prezzi all'ingrosso * e al dettaglio *:
- tariffe all'ingrosso: Il massimale per la tariffa media all’ingrosso è di 0,28 e di 0,26 euro a decorrere dal 30 agosto 2008 e dal 1° luglio 2009. Viene abbassato a 0,22 e a 0,18 euro a decorrere dal 1° luglio 2010 e dal 1° luglio 2011. La tariffa all’ingrosso si applica parimenti agli SMS in roaming regolamentato. A decorrere dal 1° luglio 2009, la tariffa media all’ingrosso non può superare 0,04 euro per SMS. E’ inoltre previsto un massimale per la tariffa media all’ingrosso dei servizi dati in roaming di 1 euro per megabyte trasmesso. Tale tariffa scende e passa a 0,80 euro e 0,50 euro per megabyte a decorrere rispettivamente dal 1° luglio 2010 e dal 1° luglio 2011.
- tariffe al dettaglio: per garantire che i consumatori beneficino effettivamente dei vantaggi ottenuti grazie all'applicazione di massimali alle tariffe all'ingrosso, la Commissione applica un massimale anche per i prezzi al dettaglio. Il massimale della tariffa è di 0,46 e di 0,43 euro per le chiamate in uscita e di 0,22 e 0,19 euro per le chiamate in entrata dal 30 agosto 2008 e dal 1° luglio 2009. Passerà a 0,39 e a 0,35 euro per le chiamate in uscita e a 0,15 e 0,11 per le chiamate in entrata a decorrere dal 1° luglio 2010 e dal 1° luglio 2011. Inoltre gli operatori sono obbligati ad applicare una tariffazione al secondo dopo i primi 30 secondi di chiamata. Il prezzo al dettaglio dell’eurotariffa SMS per un SMS in roaming regolamentato non può superare 0,11 euro a decorrere dal 1° luglio 2009.
Volontà di trasparenza
Ciascun fornitore deve trasmettere automaticamente, gratuitamente e solertemente (grazie ai servizi di messaggeria automatica) informazioni personalizzate sulle tariffe di roaming qualora l’abbonato si rechi in un altro Stato membro.
Tali informazioni tariffarie personalizzate includono la tariffa massima per effettuare una chiamata, ricevere una chiamata, inviare un SMS e accedere a Internet mobile durante il soggiorno nello Stato membro ospitante.
I fornitori devono garantire che gli abbonati in roaming siano informati della tariffa per l'utilizzo dei servizi di trasmissione dei dati in roaming in modo da poter controllare meglio le loro spese. A tal medesimo fine, dal 1° marzo 2010, i consumatori saranno in grado di fissare con i loro operatori una soglia di interruzione per i servizi di trasmissione di dati in roaming; quando la fattura raggiunge la soglia prestabilita, l'operatore interromperà i servizi forniti a meno che l'utente non richieda la prosecuzione del servizio. Dal 1 ° luglio 2010, una soglia d'interruzione di 50 euro si applica automaticamente a tutti gli abbonati che non hanno fissato un limite specifico con i loro operatori.
Attuazione e rispetto delle disposizioni
Spetta alle ANR, riunite nell’ambito del gruppo dei regolamentatori europei (GRE) e in collaborazione con la Commissione, assicurare il rispetto del regolamento e verificare l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio. Gli Stati membri determinano autonomamente il sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento.
Contesto
Il settore delle telecomunicazioni ha registrato uno sviluppo considerevole in questi ultimi anni, incoraggiato dalle misure attuate a livello europeo per favorire gli investimenti in questo settore. Tutte le direttive adottate nel 2002 e le loro modifiche recentemente adottate hanno permesso di istituire in particolare un un quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Nonostante ciò, il problema legato ai costi particolarmente elevati del roaming internazionale permane e riguarda tutti i cittadini che viaggiano all'interno dell'UE (per turismo o per affari). Tali prezzi al dettaglio eccessivi dovuti sono dovuti al livello dei prezzi all'ingrosso praticati dall'operatore straniero della rete dell’abbonato. Il regolamento sul roaming è inteso a risolvere le carenze di cui sopra.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 717/2007 |
30.6.2007 |
30.8.2007 |
GU L 171 del 29.6.2007 |
| Atto/i modificatore/i | Data di entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Regolamento (CE) n. 544/2009 |
2.7.2009 |
- |
GU L 167 del 29.6.2009 |
ATTI CONNESSI
Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) [Gazzetta Ufficiale L 108 del 24.4.2002].



