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L’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1211/2009 che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Definisce le norme riguardanti l’istituzione e la gestione dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).

BEREC fornisce consulenza alle istituzioni dell’Unione europea (UE) su come sviluppare un migliore mercato interno per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e istituisce collegamenti fra le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e la Commissione europea.

PUNTI CHIAVE

Gli obiettivi principali del BEREC sono:

  • sviluppare e diffondere tra le ANR le migliori prassi;
  • fornire assistenza alle ANR su questioni regolamentari;
  • fornire pareri sui progetti di decisioni, raccomandazioni e orientamenti;
  • elaborare relazioni e fornire consulenza sul settore delle comunicazioni elettroniche.

Composizione e organizzazione:

  • Il comitato dei regolatori è composto dai rappresentanti delle ANR istituite in ciascun paese dell’UE. La responsabilità principale del comitato consiste nel prendere tutte le decisioni riguardanti le prestazioni del BEREC e nell’esercitare i compiti del BEREC, che comprendono:
    • pubblicare pareri su progetti di misure delle ANR (ad esempio, riguardo alla designazione di operatori con potere di mercato significativo);
    • essere consultato su progetti di raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi;
    • essere consultato su progetti di misure relative all’accesso effettivo al numero di emergenza «112» e all’operatività effettiva dei numeri con prefisso «116» (linee di soccorso);
    • monitorare e riferire sul settore delle comunicazioni elettroniche e pubblicare una relazione annuale sugli sviluppi del settore stesso.
  • Il BEREC è assistito dall’Ufficio, che dispone di un comitato di gestione e di un direttore amministrativo. Il comitato, che è composto dai membri del comitato dei regolatori e da un rappresentante della Commissione, si occupa della supervisione del direttore, che è a capo dell’Ufficio. Il compito principale dell’Ufficio è fornire servizi di supporto professionale e amministrativo al BEREC.
  • Il lavoro del BEREC è organizzato in gruppi specialistici di lavoro, che affrontano temi specifici compresi nel programma di lavoro del BEREC o a seguito di richieste provenienti dalle istituzioni dell’UE.

Finanziamento

Le risorse finanziarie dell’Ufficio del BEREC derivano principalmente dall’UE e da contributi volontari dei paesi dell’UE o delle ANR.

Il direttore amministrativo attua il bilancio, che viene redatto dal comitato di gestione.

Lavoro recente

La strategia del BEREC per il periodo 2015-2017 si concentrerà su tre priorità:

  • promuovere la concorrenza e gli investimenti;
  • promuovere il mercato interno;
  • rafforzare i poteri e la tutela degli utenti finali.

Il BEREC fornisce suggerimenti e scambia vedute con la Commissione europea per quanto riguarda la valutazione e la revisione delle norme attuali per il mercato delle comunicazioni elettroniche, che è parte dell’iniziativa per il mercato unico digitale della Commissione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica a partire dal 7 gennaio 2010.

CONTESTO

Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)

ATTO

Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1-10)

Ultimo aggiornamento: 22.02.2016

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