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Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

La presente direttiva armonizza e semplifica le norme e le condizioni di autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità.

ATTO

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni).

SINTESI

La direttiva 2002/20/CE fa parte del «Pacchetto Telecom» che rappresenta il nuovo dispositivo legislativo destinato ad inquadrare il settore delle comunicazioni elettroniche e a sostituire la normativa esistente che disciplina il settore delle telecomunicazioni. Il «Pacchetto Telecom» comprende quattro altre direttive concernenti il quadro generale, l’interconnessione, il servizio universale e la tutela della vita privata. Il «Pacchetto Telecom» è stato modificato nel dicembre 2009 dalle due direttive «Legiferare meglio» e «Diritto dei cittadini», nonché dall’istituzione di un Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).

Ambito di applicazione, finalità e principio generale

Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle autorizzazioni di tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica forniti o non forniti al pubblico. Per contro, tali disposizioni si applicano alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento.

L'obiettivo è realizzare un mercato armonizzato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica limitando la normativa allo stretto necessario.

L’innovazione principale di questo testo è la sostituzione delle licenze individuali con delle autorizzazioni generali, accanto alle quali sussiste un regime specifico per l’assegnazione delle frequenze e dei numeri. In base a questo principio, la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica può quindi solo essere oggetto di un’autorizzazione generale. In altri termini, l’impresa interessata può essere invitata a presentare una notifica, ma non può esigere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione (ANR) prima di esercitare i diritti derivanti dalle autorizzazioni. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri presentano una sola notifica per Stato membro interessato.

La direttiva opera una netta distinzione tra le condizioni applicabili a titolo dell’autorizzazione generale e quelle legate ai diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri.

Diritti minimi derivanti dall’autorizzazione generale

Con l’autorizzazione generale, le imprese sono abilitate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica e a negoziare le interconnessioni con altri fornitori nella Comunità europea. Quando le imprese offrono reti o servizi di comunicazione elettronica pubblici, l’autorizzazione generale le abilita a svolgere alcune missioni di servizio universale.

Diritto d’uso delle frequenze radio e dei numeri

Gli Stati membri agevolano l’uso di frequenze radio attraverso autorizzazioni generali, ma possono subordinare tale uso alla concessione di diritti individuali, allo scopo di:

  • evitare interferenze dannose;
  • garantire la qualità tecnica del servizio;
  • preservare l’efficienza dell’utilizzo dello spettro radio;
  • raggiungere altri obiettivi d’interesse generale definiti dagli Stati membri.



Le decisioni in materia di diritti d’uso devono essere adottate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda da parte dell’ANR. Il termine è di tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano di numerazione nazionale e di sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale delle frequenze.

Condizioni apposte all’autorizzazione generale e ai diritti d’uso specifici

L'autorizzazione generale e i diritti d’uso possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato della direttiva riguardanti in particolare:

  • i contributi finanziari a sostegno del servizio universale;
  • l'interoperabilità dei servizi e l’interconnessione delle reti;
  • l'accessibilità e la portabilità dei numeri che permette all’utente di mantenere il suo numero di telefono quando cambia operatore;
  • le norme di tutela della vita privata e, in modo più specifico, la protezione dei minori;
  • l'obbligo di trasmissione di alcuni programmi radiotelevisivi («must carry»);
  • gli obblighi da rispettare con riferimento alla normativa ambientale e alla pianificazione urbana e rurale;
  • l'eventuale imposizione di oneri amministrativi alle imprese;
  • le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni;
  • l’uso dello spettro radio.

Procedure per limitare i diritti d’uso delle frequenze radio

Quando uno Stato membro deve valutare l’opportunità di limitare il numero di diritti d’uso da concedere per le frequenze radio, o di prorogare i diritti esistenti in base a modalità particolari, devono essere rispettate alcune condizioni e procedure quali la consultazione delle parti interessate, la necessità di rendere pubblici e di motivare la decisione e il riesame della limitazione a scadenze ragionevoli.

Qualora sia necessario limitare la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori.

Qualora uno Stato membro decida che è possibile concedere un numero supplementare di diritti d’uso delle frequenze radio, lo Stato membro rende nota tale decisione, invitando a presentare domanda di assegnazione di tali diritti.

Osservanza delle condizioni apposte all’autorizzazione generale e ai diritti d’uso specifici

Le ANR controllano e monitorano l’osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso e degli obblighi specifici.

In caso di inosservanza di una o più condizioni da parte di un'impresa, l'ANR è tenuta ad offrirle la possibilità di esprimere osservazioni o rimediare alle violazioni entro un termine ragionevole. Se l’impresa non rimedia alle violazioni entro il termine fissato, gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a imporre, se del caso, ingiunzioni di cessazione o sanzioni pecuniarie. Infine, qualora vi siano violazioni gravi e ripetute, le ANR possono impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d’uso.

Diritti amministrativi e contributi

Le ANR sono autorizzate a imporre diritti amministrativi alle imprese che forniscono un servizio o una rete ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali è assegnato un diritto d’uso. I diritti amministrativi possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato nonché di preparazione della regolamentazione. L'imposizione di diritti amministrativi richiede la pubblicazione da parte delle ANR di un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi.

L'autorità competente ha inoltre la possibilità di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio e sui diritti relativi all’installazione delle strutture.

RIFERIMENTI

AttoEntrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale

Direttiva 2002/20/CE

24.4.2002

24.7.2003

GU L 108 del 24.4.2002

Atto(i) modificatore(i)Entrata in vigoreTermine ultimo per il recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale

Direttiva 2009/140/CE

19.12.2009

25.5.2011

GU L 337 del 18.12.2009

Le successive modifiche e correzioni alla direttiva 2002/20/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

MODIFICA DEGLI ALLEGATI

Allegato
Direttiva 2009/140/CE [Gazzetta ufficiale GU L 337 del 18.12.2009].

ATTI COLLEGATI

Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [Gazzetta ufficiale C 165 dell’11.7.2002].
In applicazione del nuovo quadro normativo sui servizi di comunicazione, queste linee direttrici, adottate nel luglio del 2002, enunciano i principi ad uso delle autorità nazionali di regolamentazione per l’analisi dei mercati, al fine di garantire una concorrenza effettiva.

Ultima modifica: 21.05.2010
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