Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
La presente direttiva armonizza e semplifica le norme e le condizioni di autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità.
ATTO
Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni).
SINTESI
La direttiva 2002/20/CE fa parte del «Pacchetto Telecom» che rappresenta il nuovo dispositivo legislativo destinato ad inquadrare il settore delle comunicazioni elettroniche e a sostituire la normativa esistente che disciplina il settore delle telecomunicazioni. Il «Pacchetto Telecom» comprende quattro altre direttive concernenti il quadro generale, l’interconnessione, il servizio universale e la tutela della vita privata. Il «Pacchetto Telecom» è stato modificato nel dicembre 2009 dalle due direttive «Legiferare meglio» e «Diritto dei cittadini», nonché dall’istituzione di un Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).
Ambito di applicazione, finalità e principio generale
Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle autorizzazioni di tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica forniti o non forniti al pubblico. Per contro, tali disposizioni si applicano alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento.
L'obiettivo è realizzare un mercato armonizzato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica limitando la normativa allo stretto necessario.
L’innovazione principale di questo testo è la sostituzione delle licenze individuali con delle autorizzazioni generali, accanto alle quali sussiste un regime specifico per l’assegnazione delle frequenze e dei numeri. In base a questo principio, la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica può quindi solo essere oggetto di un’autorizzazione generale. In altri termini, l’impresa interessata può essere invitata a presentare una notifica, ma non può esigere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione (ANR) prima di esercitare i diritti derivanti dalle autorizzazioni. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri presentano una sola notifica per Stato membro interessato.
La direttiva opera una netta distinzione tra le condizioni applicabili a titolo dell’autorizzazione generale e quelle legate ai diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri.
Diritti minimi derivanti dall’autorizzazione generale
Con l’autorizzazione generale, le imprese sono abilitate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica e a negoziare le interconnessioni con altri fornitori nella Comunità europea. Quando le imprese offrono reti o servizi di comunicazione elettronica pubblici, l’autorizzazione generale le abilita a svolgere alcune missioni di servizio universale.
Diritto d’uso delle frequenze radio e dei numeri
Gli Stati membri agevolano l’uso di frequenze radio attraverso autorizzazioni generali, ma possono subordinare tale uso alla concessione di diritti individuali, allo scopo di:
- evitare interferenze dannose;
- garantire la qualità tecnica del servizio;
- preservare l’efficienza dell’utilizzo dello spettro radio;
- raggiungere altri obiettivi d’interesse generale definiti dagli Stati membri.
Le decisioni in materia di diritti d’uso devono essere adottate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda da parte dell’ANR. Il termine è di tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano di numerazione nazionale e di sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale delle frequenze.
Condizioni apposte all’autorizzazione generale e ai diritti d’uso specifici
L'autorizzazione generale e i diritti d’uso possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato della direttiva riguardanti in particolare:
- i contributi finanziari a sostegno del servizio universale;
- l'interoperabilità dei servizi e l’interconnessione delle reti;
- l'accessibilità e la portabilità dei numeri che permette all’utente di mantenere il suo numero di telefono quando cambia operatore;
- le norme di tutela della vita privata e, in modo più specifico, la protezione dei minori;
- l'obbligo di trasmissione di alcuni programmi radiotelevisivi («must carry»);
- gli obblighi da rispettare con riferimento alla normativa ambientale e alla pianificazione urbana e rurale;
- l'eventuale imposizione di oneri amministrativi alle imprese;
- le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni;
- l’uso dello spettro radio.
Procedure per limitare i diritti d’uso delle frequenze radio
Quando uno Stato membro deve valutare l’opportunità di limitare il numero di diritti d’uso da concedere per le frequenze radio, o di prorogare i diritti esistenti in base a modalità particolari, devono essere rispettate alcune condizioni e procedure quali la consultazione delle parti interessate, la necessità di rendere pubblici e di motivare la decisione e il riesame della limitazione a scadenze ragionevoli.
Qualora sia necessario limitare la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori.
Qualora uno Stato membro decida che è possibile concedere un numero supplementare di diritti d’uso delle frequenze radio, lo Stato membro rende nota tale decisione, invitando a presentare domanda di assegnazione di tali diritti.
Osservanza delle condizioni apposte all’autorizzazione generale e ai diritti d’uso specifici
Le ANR controllano e monitorano l’osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso e degli obblighi specifici.
In caso di inosservanza di una o più condizioni da parte di un'impresa, l'ANR è tenuta ad offrirle la possibilità di esprimere osservazioni o rimediare alle violazioni entro un termine ragionevole. Se l’impresa non rimedia alle violazioni entro il termine fissato, gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a imporre, se del caso, ingiunzioni di cessazione o sanzioni pecuniarie. Infine, qualora vi siano violazioni gravi e ripetute, le ANR possono impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d’uso.
Diritti amministrativi e contributi
Le ANR sono autorizzate a imporre diritti amministrativi alle imprese che forniscono un servizio o una rete ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali è assegnato un diritto d’uso. I diritti amministrativi possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato nonché di preparazione della regolamentazione. L'imposizione di diritti amministrativi richiede la pubblicazione da parte delle ANR di un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi.
L'autorità competente ha inoltre la possibilità di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio e sui diritti relativi all’installazione delle strutture.
RIFERIMENTI
| Atto | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2002/20/CE |
24.4.2002 |
24.7.2003 |
GU L 108 del 24.4.2002 |
| Atto(i) modificatore(i) | Entrata in vigore | Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
|
Direttiva 2009/140/CE |
19.12.2009 |
25.5.2011 |
GU L 337 del 18.12.2009 |
Le successive modifiche e correzioni alla direttiva 2002/20/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata
ha unicamente un valore documentale.
MODIFICA DEGLI ALLEGATI
Allegato
Direttiva 2009/140/CE [Gazzetta ufficiale GU L 337 del 18.12.2009].
ATTI COLLEGATI
Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [Gazzetta ufficiale C 165 dell’11.7.2002].
In applicazione del nuovo quadro normativo sui servizi di comunicazione, queste linee direttrici, adottate nel luglio del 2002, enunciano i principi ad uso delle autorità nazionali di regolamentazione per l’analisi dei mercati, al fine di garantire una concorrenza effettiva.



