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Servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico: diritti degli utenti

L’Unione europea (UE) intende garantire la disponibilità di una serie minima di servizi di comunicazione elettronica di buona qualità, accessibili a tutti gli utenti ad un prezzo abbordabile, riducendo al minimo le distorsioni di concorrenza.

ATTO

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)

SINTESI

L’Unione europea (UE) intende garantire la disponibilità di una serie minima di servizi di comunicazione elettronica di buona qualità, accessibili a tutti gli utenti ad un prezzo abbordabile, riducendo al minimo le distorsioni di concorrenza.

CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?

La «direttiva servizio universale» garantisce norme specifiche per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica all’interno dell’UE. In tale contesto:

  • stabilisce gli obblighi relativi alla fornitura di determinati servizi obbligatori (servizio universale);
  • definisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica e servizi disponibili per il pubblico.

PUNTI CHIAVE

Obblighi di servizio universale

I paesi dell’UE devono garantire che:

  • servizi di comunicazione elettronica di qualità specifica e a prezzo abbordabile siano a disposizione di tutti gli utenti nel loro territorio, indipendentemente dalla loro posizione geografica;
  • agli utenti che richiedono un allacciamento alla rete pubblica di comunicazione (cioè servizi di comunicazione elettronica disponibile al pubblico, quali il telefono e Internet) in postazione fissa esso venga garantito (ciò è importante, ad esempio, per i consumatori delle aree rurali o geograficamente isolate);
  • almeno un elenco telefonico completo aggiornato almeno una volta all’anno sia messo a disposizione degli utenti finali;
  • gli utenti disabili possano beneficiare di un’offerta adatta alle loro esigenze e di livello equivalente a quello disponibile per gli altri utenti;
  • i consumatori a basso reddito abbiano accesso a formule tariffarie speciali o ad agevolazioni particolari.

Al fine di compensare i costi netti occasionati dalla fornitura del servizio universale (che non è sempre redditizio), i paesi dell’UE possono introdurre dei meccanismi di compensazione a favore degli operatori.

Interessi e diritti degli utenti

I consumatori devono ricevere informazioni che consentano loro di comprendere i servizi che sottoscrivono. I contratti devono: i) fornire informazioni sugli standard minimi di qualità del servizio, nonché su compensazioni e risarcimenti previsti nel caso in cui tali livelli non vengano rispettati; ii) menzionare il diritto a essere presenti negli elenchi telefonici a disposizione degli abbonati; iii) contenere informazioni chiare sui criteri qualificanti delle offerte promozionali.

La direttiva prevede inoltre:

  • il diritto del consumatore di cambiare l’operatore fisso o mobile in un giorno lavorativo mantenendo il suo vecchio numero di telefono;
  • l’obbligo per gli operatori di fornire informazioni trasparenti e celeri su prezzi e tariffe;
  • l’obbligo specifico per gli operatori di notificare le modifiche alle condizioni contrattuali;
  • l’obbligo per l’operatore di pubblicare informazioni comparabili e aggiornate sulla qualità del servizio offerto;
  • la capacità del consumatore di accedere a tutti i numeri di telefoni attribuiti nell’UE;
  • l’accesso gratuito al numero di emergenza unico europeo «112», con la richiesta che gli operatori trasmettano ai servizi di emergenza le informazioni relative alla localizzazione del chiamante;
  • la promozione di numeri «116» specifici per servizi armonizzati di utilità sociale, fra cui il numero telefonico della linea di emergenza per minori scomparsi.

QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

A partire dal 24 febbraio 2002.

CONTESTO

La direttiva fa parte del pacchetto di riforma delle telecomunicazioni dell’UE che comprende altre quattro direttive (la «direttiva quadro» , la «direttiva accesso» , la «direttiva autorizzazione» e la «direttiva vita privata e comunicazioni elettroniche» ), nonché il regolamento che istituisce l’organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche.

Per ulteriori informazioni, si veda il sito web della Commissione europea, nonché quello di « La tua Europa ».

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2002/22/CE

24.4.2002

24.7.2003

GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51-77

Atto/i modificatore/i

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2009/136/CE

19.12.2009

25.5.2011

GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11-36

Rettifica della direttiva 2009/136/CE

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GU L 241 del 10.9.2013, pag. 9

Ultimo aggiornamento: 22.09.2015

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