Opere orfane
Al momento della digitalizzazione, le opere letterarie, musicali o cinematografiche devono potere essere rese disponibili in linea, a disposizione di un pubblico più ampio. Tuttavia, alcune opere sono problematiche, qualora gli autori non siano identificabili o rintracciabili, rendendo impossibile l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai fini della messa a disposizione in linea. La presente proposta di direttiva delinea, pertanto, un quadro giuridico che miri a garantire l'accesso in linea alle opere «orfane».
PROPOSTA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 maggio 2011 su taluni usi consentiti di opere orfane [COM(2011) 289 definitivo - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
SINTESI
La presente proposta di direttiva delinea un quadro giuridico concernente le opere orfane * che si presentano sotto forma di:
- libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni;
- opere cinematografiche e audiovisive facenti parte di collezioni di istituti depositari del patrimonio cinematografico;
- opere audio, audiovisive e cinematografiche conservate negli archivi di emittenti del servizio pubblico.
Le disposizioni della presente proposta di direttiva si applicano a tutte le opere tutelate dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d’autore.
La presente proposta definisce le condizioni per l'utilizzo delle opere orfane da parte di:
- biblioteche pubblicamente accessibili;
- istituti di istruzione pubblicamente accessibili;
- musei pubblicamente accessibili;
- archivi;
- istituti depositari del patrimonio cinematografico;
- emittenti di servizio pubblico.
Quali sono i parametri di identificazione di un'opera orfana?
Le organizzazioni di cui sopra sono tenute a condurre una ricerca diligente volta ad individuare e rintracciare i titolari dei diritti di autore di un'opera tramite consultazione delle fonti appropriate. Tali fonti sono determinate dagli Stati membri, di concerto con i titolari dei diritti e gli utenti. Possono presentarsi, in particolare, sotto forma di:
- depositi legali;
- basi di dati delle società di gestione coinvolte;
- indici e cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;
- associazioni degli editori nel paese in questione.
I risultati della ricerca diligente devono essere registrati in una base di dati accessibile al pubblico.
Qualora, in seguito a una ricerca diligente, il titolare dei diritti non fosse identificabile o rintracciabile, l’opera è considerata orfana e riconosciuta come tale in tutti gli altri Stati membri. Il titolare dei diritti d'autore ha, tuttavia, la possibilità di interrompere lo status di opera orfana in qualsiasi momento.
Che tipo di utilizzo delle opere orfane è autorizzato?
Le biblioteche, gli istituti di istruzione, i musei pubblicamente accessibili, gli archivi, gli istituti depositari del patrimonio cinematografico e le emittenti di servizio pubblico hanno l'obbligo di utilizzare le opere orfane a fini di interesse pubblico comprendenti attività quali:
- la conservazione e il restauro delle opere appartenenti alle propri collezioni;
- la concessione dell'accesso a tali opere a fini culturali ed educativi.
Le organizzazioni hanno l'obbligo di tenere un registro delle ricerche diligenti condotte e un registro da rendere pubblicamente accessibile in merito al proprio uso delle opere orfane.
Tuttavia, tali organizzazioni possono essere autorizzate dagli Stati membri a usare un'opera orfana per scopi che vadano oltre la loro missione di interesse pubblico, a condizione che le stesse riconoscano una remunerazione ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana.
Contesto
La presente proposta trae origine dalla raccomandazione sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del patrimonio culturale pubblicata nel 2006, con la quale si invitavano gli Stati membri ad adottare tale normativa sulle opere orfane, benché solamente un numero limitato di Stati membri vi si sia attenuta. La proposta si inscrive, inoltre, nel quadro degli obiettivi dell’agenda digitale europea.



