Difensori dei diritti umani — il sostegno dell’UE
SINTESI DI:
Articolo 2 Trattato dell’Unione Europea
Orientamenti dell’UE sul sostegno ai difensori dei diritti umani
QUAL È LO SCOPO DELL'ARTICOLO 2 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E GLI ORIENTAMENTI SUI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI?
- L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea afferma che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, della regola di diritto e del rispetto dei diritti umani.
- Le linee guida stabiliscono l'approccio dell'UE volto a sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani* in paesi extra-UE, al fine di consentirgli di operare liberamente.
- L’aspetto operativo dei succitati orientamenti rientra nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC).
PUNTI CHIAVE
Di seguito sono riportati gli aspetti più importanti delle linee guida:
- I diplomatici presso le missioni dell’UE* incontreranno regolarmente i difensori dei diritti umani, faranno visita agli attivisti detenuti, monitoreranno i processi a loro carico e peroreranno la loro protezione.
- Il compito del gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti dell'uomo (COHOM) è quello di individuare le situazioni in cui l’UE è invitata a intervenire sulla base delle relazioni dei capi missione della stessa, delle Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e delle organizzazioni non governative.
- I funzionari dell’UE di alto grado (ad esempio l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza) includeranno gli incontri con i difensori dei diritti umani nell’ambito delle loro visite ai paesi extra-UE.
- I dialoghi politici con i paesi extra-UE e le organizzazioni regionali comprenderanno la situazione dei difensori dei diritti umani.
- I capi missione rammenteranno alle autorità dei paesi extra-UE la responsabilità che esse hanno di proteggere i difensori dei diritti umani in pericolo.
- L’UE coopererà a stretto contatto con i paesi extra-UE che dispongono anch’essi di politiche di protezione dei difensori dei diritti umani: inoltre, lavorerà con i meccanismi relativi ai diritti umani di altre organizzazioni regionali quali l’Unione africana, l’Organizzazione Degli Stati americani e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
- L’UE promuoverà il potenziamento dei meccanismi regionali esistenti a protezione dei difensori dei diritti umani e la creazione di nuovi meccanismi di questo tipo.
- All’impegno dell’UE a sostenere i difensori dei diritti umani fa da complemento lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), che presta assistenza finanziaria alle organizzazioni che offrono sostegno agli attivisti per i diritti umani.
CONTESTO
I difensori dei diritti umani svolgono un ruolo chiave:
- nella documentazione delle violenze;
- nell’offrire alle vittime delle violazioni dei diritti umani sostegno giuridico, psicologico, medico o di altro tipo;
- nella lotta all’impunità dei responsabili delle violazioni dei diritti umani e
- nella sensibilizzazione in materia di diritti umani e dei loro difensori a livello nazionale, regionale e internazionale.
Tuttavia, i difensori dei diritti umani sono spesso obiettivi di aggressioni e minacce: questo il motivo per cui è importante garantirne la sicurezza e la protezione.
Per maggiori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
I difensori dei diritti umani: gruppi o organizzazioni che promuovono e proteggano in modo pacifico i diritti umani universalmente riconosciuti, cioè i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, compresi i diritti degli individui appartenenti ai popoli indigeni.
missioni dell’UE: ambasciate e consolati dei paesi e delle delegazioni dell’UE.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Versione consolidata del Trattato dell’Unione Europea— Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 2 (GU C 202, 7.6.2016, pag. 17)
Garanzia della protezione – Orientamenti dell’Unione europea sui difensori dei diritti umani, Consiglio dell’UE (affari esteri), 2008
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) No 235/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo (GU L 77, 15.3.2014, pag. 85-94)
Ultimo aggiornamento: 28.07.2017