Rete di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio e di crimini contro l'umanità
Obiettivo della presente decisione è creare una rete dei punti di contatto dei paesi dell’Unione europea (UE) al fine di migliorare la collaborazione con riguardo alla lotta contro il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.
ATTO
Decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
SINTESI
Tutti i paesi dell’Unione europea (UE) hanno ratificato la convenzione di Roma, del 17 luglio 1998, relativa all’istituzione di una Corte penale internazionale (CPI) competente a giudicare in materia di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. La CPI resta comunque complementare alle giurisdizioni penali internazionali. Le autorità nazionali restano responsabili della ricerca e del perseguimento dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Pertanto l’UE esige una più stretta cooperazione fra le autorità nazionali interessate onde garantire il giusto perseguimento di tali crimini.
Punti di contatto nazionali
Ogni paese dell’UE deve designare un punto di contatto nazionale al fine di scambiare tutte le informazioni pertinenti con riguardo ai crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Successivamente, le coordinate dei punti di contatto devono essere comunicate al Segretariato generale del Consiglio che le trasmette agli altri paesi dell’UE.
Su richiesta, i punti di contatto devono fornirsi reciprocamente le informazioni nel contesto delle indagini relative ai crimini sopra citati. Possono inoltre scambiarsi tali informazioni motu proprio. I punti di contatto devono inoltre impegnarsi ad agevolare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti.
Il Consiglio informa annualmente il Parlamento europeo sulle attività svolte dalla rete dei punti di contatto.
La presente decisione è applicabile ferme restando le convenzioni o gli accordi concernenti la mutua assistenza giudiziaria in materia penale fra le autorità giudiziarie.
RIFERIMENTI
| Atto | Data di entrata in vigore | Data limite di trasposizione negli Stati membri | Gazzetta ufficiale |
|---|---|---|---|
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Decisione 2002/494/GAI |
13.6.2002 |
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GU L 167, 26.6.2002 |
ATTI COLLEGATI
Decisione 2003/335/GAI del Consiglio, dell’8 maggio 2003, relativa all’accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra [Gazzetta ufficiale L 118 del 14.5.2003].



