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Revisione dei trattati

Prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, c’era solo una procedura di revisione dei trattati su cui si basava l’Unione europea (Unione): la convocazione di una conferenza intergovernativa. Dal 2009 l’articolo 48 del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce due procedure per la revisione dei trattati:

  • 1)

    la procedura di revisione ordinaria, che riguarda modifiche relative alle competenze dell’Unione e richiede la convocazione di una conferenza intergovernativa al fine di adottare proposte di emendamenti di comune accordo;

  • 2)

    la procedura di revisione semplificata, secondo la quale quando le modifiche proposte riguardano le politiche dell’Unione e le sue misure interne, il Consiglio europeo adotta all’unanimità una decisione sugli emendamenti dopo aver consultato la Commissione europea, il Parlamento europeo e la Banca centrale europea (se l’emendamento riguarda modifiche istituzionali nel settore monetario). Le nuove disposizioni del trattato entrano in vigore solo dopo la loro ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell’Unione secondo le proprie procedure costituzionali.

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