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Aiuti di Stato

Un aiuto di Stato consiste nell'intervento di un'autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti.

Sono vietati, ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli aiuti concessi in modo selettivo da parte dei paesi dell'Unione europea (UE), ovvero tramite risorse statali e che possono ostacolare gli scambi fra i paesi dell'UE ovvero ostacolare la concorrenza.

Gli aiuti di Stato possono tuttavia essere autorizzati allorquando sono giustificati da obiettivi d'interesse generale: aiuti destinati allo sviluppo delle regioni più svantaggiate, ai servizi d'interesse economico generale, alla promozione delle attività delle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione, all'occupazione e alla cultura. I paesi dell'UE devono comunicare alla Commissione europea gli aiuti che essi erogano, ad eccezione di alcuni casi specifici.

Ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione europea ha il compito di esaminare gli aiuti di Stato concessi dai paesi dell'UE, sia pianificati che già operativi, in modo da garantire che essi non ostacolino la concorrenza.

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