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Politica sociale

L'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) enuncia gli obiettivi della politica sociale dell'Unione europea (UE): la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la parità di trattamento dei lavoratori, un'adeguata protezione sociale rispetto alle esigenze, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane che consenta di raggiungere un elevato e durevole livello di occupazione e la lotta contro l'emarginazione.

Inoltre, l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) conferisce un valore vincolante ai diritti sociali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Una clausola sociale è stata introdotta dall'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La definizione e l'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione deve pertanto considerare le esigenze sociali seguenti:

  • la promozione di un elevato livello di occupazione,
  • la garanzia di un'adeguata protezione sociale,
  • la lotta contro l'esclusione sociale,
  • un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

La politica sociale è in primo luogo di competenza dei paesi dell'UE. Tuttavia, alcuni aspetti sono una competenza condivisa con l'UE.

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure di incoraggiamento volte a sostenere e integrare l'azione dei paesi dell'UE in taluni settori quali la lotta contro l'esclusione sociale. Essi possono anche adottare requisiti minimi mediante direttive, ovvero leggi che consentono ai paesi dell'UE di adottare disposizioni più severe. Tali direttive riguardano soltanto:

  • la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • le condizioni di lavoro;
  • la sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori (i paesi dell'UE sono i soli responsabili per la definizione dei principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale);
  • la protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
  • l'informazione e la protezione dei lavoratori;
  • la rappresentanza e la difesa degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  • le condizioni di impiego dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione;
  • l'inserimento delle persone escluse dal mercato del lavoro;
  • la parità uomo-donna riguardante il loro trattamento in materia di occupazione.

L'attuazione di tali misure può essere garantita dalle parti sociali.

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