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Clausola di difesa reciproca

Il trattato di Lisbona rafforza la solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) in caso di minacce esterne introducendo una clausola di difesa reciproca secondo l’articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea. Tale clausola prevede che qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.

L’obbligo di difesa reciproca è vincolante per tutti gli Stati membri. Tuttavia, non incide sulla neutralità di alcuni Stati membri ed è coerente con gli impegni dei paesi membri della NATO.

Questa clausola è integrata dalla clausola di solidarietà secondo l’articolo 222 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che prevede l’obbligo per gli Stati membri di agire congiuntamente qualora uno di essi sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o antropogenica.

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