Glossario
Adesione di un nuovo Stato all'Unione
L'adesione di un nuovo Stato all'Unione europea (UE) è regolamentata dall'articolo 49 del trattato sull'Unione europea. Uno Stato che desideri divenire membro dell'Unione deve ottemperare a due condizioni precise:
- essere uno Stato europeo;
- rispettare i valori comuni agli Stati membri e impegnarsi a promuoverli. Si tratta della dignità umana, della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze (articolo 2 del trattato sull'Unione europea).
Lo Stato candidato informa il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri della sua intenzione di aderire all’UE. L'adesione viene decisa dal Consiglio il quale si pronuncia all'unanimità previa consultazione della Commissione e approvazione a maggioranza qualificata del Parlamento europeo.
Le condizioni e la data di adesione, gli eventuali periodi transitori necessari e gli adattamenti dei trattati sui quali è fondata l'Unione sono oggetto di un accordo, sotto forma di trattato concluso fra il paese candidato e gli Stati membri.
Per rendere formale l'adesione, il trattato di adesione deve essere ratificato da tutti gli Stati membri e dal paese candidato, in base alle rispettive norme costituzionali.
Praticamente, l'adesione non avviene automaticamente poiché dipende dalla particolare situazione di ogni paese candidato. Pertanto, è prevista una fase di preadesione più o meno lunga, durante la quale i paesi candidati provvedono ad adeguare le loro istituzioni, le loro normative e le loro infrastrutture per poter essere in grado di ottemperare ai loro obblighi in qualità di Stati membri al momento dell'adesione.
Si consulti



