Glossario
Presidente del Consiglio europeo
L'articolo 15 del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce la posizione del presidente del Consiglio europeo. Il presidente è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare contemporaneamente un mandato nazionale.
Le principali funzioni del presidente sono:
- presiedere e dirigere i lavori del Consiglio europeo in maniera autonoma e imparziale;
- assicurare la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio “Affari generali”;
- adoperarsi per la coesione e il consenso dei paesi membri;
- assicurare la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
- presentare al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.
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