Glossario
Comitato di conciliazione
Nell'ambito della procedura di codecisione tra il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo è previsto a norma dell'art. 294 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) un comitato di conciliazione. Il comitato può essere convocato per risolvere i disaccordi tra le due istituzioni in seguito alla seconda lettura di una proposta di legge.
Composto dai membri del Consiglio o loro rappresentanti e da un numero uguale di rappresentanti del Parlamento, il comitato è copresieduto dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. La sua missione è concordare un testo accettabile per le due parti. La Commissione partecipa altresì al comitato di conciliazione per promuovere un ravvicinamento delle posizioni tra il Parlamento europeo e il Consiglio.
Il Consiglio e il Parlamento devono adottare la proposta entro un termine di sei settimane dalla convocazione del comitato:
- a maggioranza dei suffragi espressi per il Parlamento;
- a maggioranza qualificata per il Consiglio.
La proposta è considerata non adottata in mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni.
Se il comitato è convocato in materia di bilancio, esso deve pronunciarsi entro un termine di ventun giorni dalla sua convocazione. Il Parlamento e il Consiglio dovranno quindi approvare il progetto comune di bilancio entro un termine di quattordici giorni.
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