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Nomina del Presidente e dei Commissari della Commissione europea

Di norma, la Commissione europea viene rinnovata ogni 5 anni, in corrispondenza con il ciclo delle elezioni del Parlamento europeo.

La nomina di una nuova Commissione avviene attraverso una procedura in due fasi.

  • 1.

    Nomina del presidente della Commissione (presidente eletto). Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea, il Consiglio europeo (capi di Stato o di governo), tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo e deliberando a maggioranza qualificata, propone un candidato alla presidenza della Commissione. Tale candidato viene poi eletto a maggioranza dal Parlamento. Se questa maggioranza non viene raggiunta dal Parlamento, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, deve proporre entro un mese un nuovo candidato che sarà eletto dal Parlamento seguendo la stessa procedura.

  • 2.

    Nomina dei commissari. Il Consiglio dell’Unione europea, in accordo con il presidente eletto della Commissione, adotta un elenco di Commissari designati sulla base dei suggerimenti degli Stati membri dell’Unione europea. Il Presidente, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono quindi soggetti, come organo, al voto di approvazione del Parlamento. Sulla base di tale approvazione, la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

Nel caso in cui la Commissione si dimetta nel corso del suo mandato quinquennale, viene nominata una nuova Commissione seguendo la stessa procedura.

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